TAR Lazio, istruttoria su IMC e non idoneità al concorso in Accademia (TAR Lazio n. 14387 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una contestazione articolata sui presupposti tecnici del giudizio di inidoneità fisica, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio al fine di acquisire una relazione di chiarimenti dall’Amministrazione, corredata della documentazione relativa agli atti procedimentali che hanno condotto all’esito avversato. L’ordinanza che dispone l’istruttoria non definisce il giudizio ma è funzionale a verificare la legittimità dell’azione amministrativa, anche con riferimento all’interpretazione delle disposizioni regolamentari e delle direttive tecniche che disciplinano l’accertamento dei parametri fisici e la valutazione dell’indice di massa corporea.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante allievo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, aveva partecipato al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 65 Allievi al primo anno del 208° corso dell’Accademia Militare. All’esito degli accertamenti psicofisici, la Commissione lo aveva giudicato “NON IDONEO”, rilevando un IMC inferiore alla soglia minima (19,2), condizione contemplata quale causa di non idoneità dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014.
Avverso tale giudizio e gli atti connessi, il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 4, 97 e 113 della Costituzione, contestando l’interpretazione data dall’Amministrazione alle disposizioni applicate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 26 agosto 2026, ha ritenuto necessario acquisire una relazione di chiarimenti dall’Amministrazione resistente sui fatti di causa, alla luce delle doglianze articolate in ricorso.
L’istruttoria è stata disposta per ottenere la documentazione inerente agli atti dell’espletata procedura che hanno condotto all’avversato giudizio di inidoneità. L’obiettivo è quello di consentire al giudice di valutare la correttezza dell’operato della Commissione, anche in relazione alla normativa tecnica di settore che regola l’accertamento dei parametri fisici.
L’ordinanza, pertanto, non si pronuncia nel merito della controversia ma si limita a disporre un approfondimento istruttorio, assegnando all’Amministrazione un termine di trenta giorni per il deposito della documentazione richiesta e fissando una nuova camera di consiglio per il prosieguo della trattazione.
La decisione assume rilievo in quanto, pur non entrando nel merito della questione, mostra come il giudice amministrativo possa attivare i propri poteri istruttori per verificare la legittimità di valutazioni tecniche particolarmente complesse e i cui presupposti di fatto sono contestati.
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