Ottemperanza al giudicato e attivazione della Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 603 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario e, in caso di inerzia, ne ordina l’esecuzione entro un termine assegnato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La procedura interna predisposta dall’amministrazione per la gestione delle richieste di erogazione non è prevista da alcuna disposizione di legge, ha valenza meramente organizzativa e non integra adempimento del giudicato né condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza. La penalità di mora può essere negata quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con condanna del Ministero al pagamento della somma corrispondente ai periodi di servizio prestati a tempo determinato.

Dopo aver notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, la ricorrente ha dedotto l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, ha sostenuto di aver predisposto una procedura per l’attivazione del dispositivo e di aver posto a carico della ricorrente l’onere di attivarla.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dal dato normativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario per quanto riguarda il caso deciso. Nel percorso argomentativo il Tribunale ha verificato la notifica del titolo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni.

Rileva la Corte che la disciplina dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali, che costituiscono titolo esecutivo.

Le difese del Ministero sono state respinte. Il Collegio ha osservato che la procedura interna predisposta dall’amministrazione per semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo non è prevista da alcuna disposizione di legge e non può configurare esecuzione della sentenza né condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza. Nella specie, la ricorrente aveva comunque notificato la sentenza da ottemperare prima di instaurare il giudizio.

È stato pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato Commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni, precisandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si è dato luogo a compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente debitore.

È stata invece respinta la domanda di penalità di mora. Richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., aggiunte al limite della manifesta iniquità. Ha inoltre considerato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge uffici territoriali e società esterne ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sono state ridotte della metà e poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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