Ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei conti per il danno (TAR Calabria n. 960 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente la pretesa creditoria, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del titolo esecutivo. Il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, che ha determinato la maturazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, integra un pregiudizio economico per l’ente e giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le determinazioni in materia di danno erariale.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente n. 822/2020 e n. 574/2018, con i quali era stato intimato alla azienda sanitaria provinciale il pagamento di complessivi euro 441.733,01 e euro 335.231,84, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi; gli stessi sono stati debitamente notificati. La società creditrice ha quindi adito il TAR Calabria chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. Nel giudizio ha richiesto anche il rimborso dell’imposta di registrazione del decreto n. 822/2020, pari a euro 13.460,75. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., rilevando che la pretesa creditoria trova fondamento in titoli giurisdizionali passati in giudicato. Da ciò discende l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente.
Il punto decisivo è di ordine probatorio: l’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti. La mancata costituzione in giudizio non ha quindi consentito alcuna allegazione contraria. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione.
Il Tribunale ha ritenuto che le spese affrontate dal creditore successivamente all’emissione dei decreti siano funzionali alla soddisfazione del credito e vadano poste a carico dell’ente. Ha così riconosciuto il rimborso di euro 13.460,75 per la registrazione del decreto n. 822/2020, secondo la documentazione prodotta.
Nel dispositivo il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’azienda sanitaria di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al netto delle somme già corrisposte. Ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia, con intervento entro i successivi 90 giorni su istanza della parte.
Il profilo di maggiore interesse riguarda la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria. Il Collegio ha ravvisato nel rilevante ritardo del pagamento delle fatture commerciali un pregiudizio per l’amministrazione, consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 frattanto maturati, e ha rimesso alla magistratura contabile ogni determinazione. Le spese di giudizio sono state liquidate in euro 4.906,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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