Dipendenza da causa di servizio accertata dal verificatore e sindacato del giudice (TAR Liguria n. 934 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il giudice amministrativo deve attenersi alle risultanze della verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ove l’organo ausiliario accerti che le condizioni di impiego operativo hanno svolto ruolo concausale efficiente e preponderante nell’insorgenza delle infermità, prevalendo su fattori endogeni. Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, contenendo il giudizio tecnico sull’eziologia professionale dell’infermità, ha portata vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché è correttamente evocato in giudizio anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne è l’organo di incardinazione. Il diniego ministeriale non può essere integrato in sede giudiziale con motivi non enunciati nel provvedimento, giacché la motivazione costituisce presidio di legalità sostanziale della decisione amministrativa. Ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, rileva non la mera consapevolezza della patologia, ma la conoscenza del nesso di condizionamento tra malattia e attività lavorativa.

Il Fatto

Un ex primo maresciallo della Marina Militare ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per due infermità, unitamente al previo parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, meccanico specialista di elicotteri per oltre vent’anni, ha dedotto che l’organo tecnico avrebbe escluso il nesso causale con motivazione apodittica, enfatizzando la moderata obesità e trascurando i fattori stressogeni del servizio. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e la tardività della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Poiché il parere comitariale ha portata vincolante, correttamente sono stati evocati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’organo tecnico in cui esso è incardinato, secondo il prevalente orientamento richiamato.

Nel merito, la verificazione ha accertato che l’attività del sottufficiale è stata contraddistinta da gravose condizioni lavorative: movimentazione manuale di carichi, lavorazioni in posizioni obbligate, sollecitazioni meccaniche e esposizione ad agenti meteorologici avversi. Tali condizioni hanno rivestito ruolo concausale efficiente e preponderante nello sviluppo delle patologie osteoarticolari, prevalendo sulla predisposizione individuale, mentre per una sola infermità il nesso è stato escluso.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell’organo verificatore, che confermano la tesi del ricorrente circa la natura logorante del servizio. Il primo motivo è pertanto fondato e assorbente.

È disattesa anche l’eccezione di tardività. Il Ministero non ha posto tale elemento a fondamento del diniego, e il tentativo di integrazione postuma in sede giudiziale è inammissibile. Nel merito, la domanda è tempestiva: rileva la conoscenza del nesso di condizionamento tra malattia e attività lavorativa, non la semplice diagnosi. Gli esami del 2017 e del 2018 mostravano solo i primi segni delle patologie o riguardavano l’infermità non riconosciuta.

Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza; gli oneri della verificazione sono posti a carico del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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