Ottemperanza al decreto ingiuntivo non copre spese distratte in favore del difensore (TAR Molise n. 348 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo munito di attestazione di conformità. Non è più necessaria, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità all’originale ex art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. L’ottemperanza incontra però un limite oggettivo nel capo del titolo che condanna alle spese processuali con distrazione: esse spettano al difensore e non alla parte sostanziale, sicché la relativa pretesa esula dal perimetro del giudizio di conformazione al giudicato.

Il Fatto

Un decreto ingiuntivo del giudice di pace condannava un Comune a pagare a una società la somma di euro 4.000,00, oltre interessi nei limiti di legge. Il provvedimento era dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune a mezzo PEC, con attestazione di conformità resa dal difensore.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la società proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora ex art. 115, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la refusione delle spese. L’Amministrazione non si costituiva, pur regolarmente notiziata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Rileva la definitiva esecutorietà del decreto e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo attestato conforme. Sul punto il Tribunale precisa che, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non occorre più la spedizione in forma esecutiva.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del decreto ingiuntivo esecutivo al novero dei titoli attuabili con l’ottemperanza, espressamente prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il ricorso è quindi fondato, risultando incontroverso l’inadempimento. Il Tribunale opera però una distinzione rilevante: la fondatezza non si estende al capo del decreto che condanna il Comune al rimborso delle spese processuali del giudizio monitorio. Dal titolo emerge che la condanna è pronunciata con distrazione, dunque in favore del legale e non della parte sostanziale. La pretesa su quel capo resta estranea all’ottemperanza.

Per il resto il Collegio accoglie: ordina il pagamento di euro 4.000,00 oltre interessi nei limiti di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica se anteriore, unitamente alle spese di registrazione documentate. Nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Prefetto competente per territorio, con facoltà di delega a un funzionario, attivabile su istanza di parte alla vana scadenza del termine.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti, proprio in ragione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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