Ottemperanza al giudicato e rivalutazione concorsuale: legittimo il nuovo giudizio motivato (TAR Marche n. 698 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che impone all’amministrazione universitaria di rinnovare una procedura concorsuale mediante nuova Commissione è ottemperato quando la rivalutazione si svolga con motivazione analitica e circostanziata di titoli, pubblicazioni e comparazione finale, sì da rendere comprensibile l’iter logico seguito. La Commissione non è tenuta a una pesatura numerica predeterminata quando questa non sia imposta dal bando, essendo sufficiente che la scrematura e i giudizi individuali e collegiali indichino motivatamente gli elementi rilevanti. Le censure che investono il merito delle valutazioni qualitative sono ammissibili solo per eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti o errore palese, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in giudizi di puro valore. Le eventuali discrasie formali tra giudizi individuali, collegiali e scheda comparativa non determinano l’annullamento se non alterano l’esito di prevalenza.

Il Fatto

L’Università di Macerata bandiva nel dicembre 2010 un concorso per un posto di ricercatore nel settore IUS/12. Dopo l’annullamento giurisdizionale del decreto rettorale di nomina, disposto da questo Tribunale con la sentenza n. 615/2014, e dopo il successivo giudicato del Consiglio di Stato che imponeva la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, l’Ateneo revocava la procedura. La revoca veniva dichiarata nulla dal Consiglio di Stato, che condannava l’Università a dare esecuzione al giudicato.

All’esito della rinnovata valutazione, che vedeva prevalere all’unanimità la controinteressata, il ricorrente proponeva ricorso deducendo, da un lato, l’inottemperanza alla sentenza n. 615/2014 e, dall’altro, vizi propri della nuova procedura. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, disponeva la conversione dell’azione di ottemperanza in rito ordinario di merito e la trattazione cumulativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scompone la sequenza procedimentale in tre momenti: la scrematura di titoli e pubblicazioni, l’espressione dei giudizi individuali e collegiali, la valutazione comparativa finale. Su ciascuno verifica se il giudicato sia stato rispettato.

Quanto alla prima fase, la scheda analitica elaborata per ciascun candidato riordina i titoli secondo la griglia dei criteri di massima, realizzando una scrematura obiettiva e condivisa. Il termine “pesatura” usato nella sentenza n. 615/2014 non implicava un indicatore numerico meccanicistico, non richiesto dal bando. La fase non viola quindi il giudicato.

Anche i giudizi individuali risultano più analitici e circostanziati dei precedenti: ciascun commissario si esprime nel merito di titoli e pubblicazioni, traendo conclusioni che costituiscono sintesi di una valutazione complessiva. Parimenti la comparazione finale, pur sintetica, offre elementi analitici distinti per curriculum, titoli, pubblicazioni e prova orale, rendendo comprensibile la declaratoria di prevalenza.

Esclusa l’inottemperanza, il Tribunale esamina le censure di merito. Rileva che eventuali discrepanze tra giudizio individuale e collegiale sono legittime, rappresentando il secondo la sintesi rimeditata dei primi. Le valutazioni qualitative attengono al merito amministrativo e sono sindacabili solo per eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento o errore palese, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in giudizi di puro valore.

Nel merito, il Collegio ammette alcune discrasie formali nella scheda comparativa sui titoli, ma le ritiene non decisive perché quella scheda non si chiude con un giudizio su scala di valori. Quanto alle pubblicazioni, esclude la duplicazione valutativa e ritiene non sindacabile la “disputa dottrinaria”. Il giudizio comparativo sulle pubblicazioni è pienamente favorevole alla controinteressata, e la prova orale ha visto prevalere quest’ultima. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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