Ottemperanza al giudicato e rivalutazione del criterio premiale discrezionale (Cons. Stato n. 6088 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica se l’atto riemesso dall’amministrazione sia conforme al giudicato di annullamento e non può sostituire la valutazione rimessa alla stazione appaltante. Quando la sentenza ottemperanda abbia annullato l’aggiudicazione in relazione a un criterio premiale di natura discrezionale, disponendo la rivalutazione delle offerte anziché l’automatica decurtazione del punteggio, l’amministrazione è tenuta a riesaminare i profili concretamente individuati in offerta nei limiti indicati dal dictum. La commissione può valorizzare gli elementi esperienziali specificati e non quelli non indicati, dando conto delle ragioni della propria scelta. La determinazione del quantum del punteggio rifluisce nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non è sindacabile nel merito, salvo che non sia puntualmente censurata la sua portata quantitativa. Il vizio di elusione o violazione del giudicato è escluso quando l’atto riemesso sia motivato e coerente con le statuizioni cognitive.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, con domanda di misure cautelari, alla sentenza della Sezione n. 8784 del 4 novembre 2024, che aveva annullato l’aggiudicazione di un lotto di una gara regionale per il servizio CUP in favore di un raggruppamento concorrente. L’annullamento riguardava il punteggio premiale riconosciuto per il criterio del responsabile di commessa, sul rilievo che l’offerente non avesse individuato ex ante una figura professionale dotata dei requisiti richiesti, impegnandosi solo pro futuro a selezionarla.

La Sezione, nel decidere, aveva ritenuto che la natura discrezionale del criterio comportasse non l’automatica decurtazione del punteggio, ma l’onere di rivalutazione delle offerte, rimettendo alla commissione la rideterminazione sull’an e sul quantum del punteggio in relazione ai profili concretamente individuati in organico. In sede di riesame la commissione aveva decurtato il punteggio di 0,8 punti, confermando il posizionamento utile all’aggiudicazione. Il ricorrente ha allora dedotto la violazione e l’elusione del giudicato, assumendo che la commissione avrebbe dovuto valutare profili ulteriori e non quello già esaminato in precedenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso per infondatezza. Il dictum della sentenza ottemperanda è giudicato inequivoco nel rimettere alla stazione appaltante l’onere di rivalutazione delle offerte, considerato che l’offerta del concorrente aveva dato conto, seppur limitatamente, di profili professionali con requisiti esperienziali destinabili al ruolo, senza però specificare i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica.

Il riferimento alla relazione tecnica non è un refuso, ma un meditato richiamo alla risorsa concretamente individuata in offerta, con specifiche esperienze in progettazione e gestione di servizi di front office presso diverse aziende sanitarie. Da ciò deriva il rigetto della tesi del ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto individuare profili ulteriori: la sentenza faceva espresso riferimento proprio alla rivalutazione di quella risorsa indicata in organico e idonea a ricoprire la posizione.

La commissione ha quindi correttamente riesaminato la pertinenza del profilo, incentrando la valutazione sugli elementi esperienziali concretamente indicati in offerta e non potendo valorizzare profili di formazione e competenza non espressamente specificati. La motivazione del verbale di riesame è ritenuta scevra dai vizi denunciati e pienamente conforme alla statuizione giurisdizionale.

Sul piano del quantum, il ricorrente non ha censurato lo specifico esito della rivalutazione, consistito nella decurtazione di soli 0,8 punti. La scelta di soppesare in tale misura l’omessa specificazione degli elementi di competenza rifluisce nell’alveo della discrezionalità tecnica della commissione e non è scrutinabile nei limiti del sindacato del giudice amministrativo. Il ricorso per ottemperanza è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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