Ottemperanza al giudicato e rivalutazione del criterio premiale nella gara (Cons. Stato n. 6087 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice accerta la conformità del provvedimento riemesso al giudicato verificando se l’amministrazione abbia osservato l’onere di rivalutazione demandatole dalla sentenza di annullamento. Quando la statuizione ottemperanda rimetta alla stazione appaltante la rideterminazione sull’an e sul quantum del punteggio premiale in relazione ai profili concretamente individuati in offerta, è conforme al decisum la rivalutazione che si indirizzi sulla risorsa specificamente indicata e non su ulteriori profili. La commisurazione della decurtazione di punteggio rifluisce nella discrezionalità tecnica della commissione e non è sindacabile se non puntualmente censurata nel suo esito quantitativo. È pertanto infondata la doglianza di elusione o violazione del giudicato che contesti la scelta del profilo da riesaminare anziché l’esito concreto della rivalutazione.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente aveva impugnato, con ricorso per ottemperanza proposto direttamente innanzi al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm., la sentenza della Sezione n. 8783 del 4 novembre 2024. Quella decisione aveva annullato, in parte qua, l’aggiudicazione del lotto n. 4 di una gara comunitaria per il servizio CUP bandita dalla Regione Lazio, limitatamente al punteggio premiale attribuito al criterio del “responsabile di commessa“.

Il ricorrente contestava la Determina regionale del 25 novembre 2024, recante la nuova aggiudicazione, e il verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione aveva ri-valutato il criterio premiale. Sosteneva che la commissione avrebbe dovuto esaminare profili professionali ulteriori rispetto a quello già valutato, con conseguente azzeramento del punteggio in capo all’aggiudicataria e aggiudicazione in proprio favore, invocando il principio del cosiddetto “one shot” temperato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura del dictum ottemperando, che aveva rimesso alla stazione appaltante l’onere di rivalutazione delle offerte, valorizzando il fatto che l’offerta dell’aggiudicataria aveva dato conto, seppure limitatamente, di profili professionali in organico con requisiti esperienziali destinabili al ruolo di responsabile di commessa, senza specificare i profili di formazione e competenza tecnica. La decisione aveva quindi demandato alla commissione la rideterminazione sull’an e sul quantum del punteggio in relazione ai profili concretamente individuati nella relazione tecnica.

Su questa base il Consiglio di Stato esclude che il richiamo alla pagina 7 della relazione tecnica costituisca un mero refuso redazionale. Si tratta invece di un meditato riferimento alla risorsa ivi indicata con specifiche esperienze in progettazione e avviamento di sistemi CUP e in ruoli di responsabilità gestionale. Ne deriva che l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a individuare profili ulteriori, dovendo invece riesaminare proprio la risorsa concretamente individuata in offerta.

La Corte ritiene pertanto corretta la condotta della commissione, che ha condotto una valutazione incentrata sugli elementi esperienziali indicati in offerta, senza poter valorizzare profili di formazione e competenza in concreto non specificati. Il verbale di riesame dà compiuta indicazione di tale percorso, riconoscendo che, pur in presenza della mancata specificazione degli elementi di competenza, l’offerta risultava ottima quanto a tipologia, numero delle esperienze e anzianità in ruoli analoghi. Siffatta motivazione è giudicata scevra dai vizi denunciati e pienamente conforme alla statuizione giurisdizionale, con conseguente infondatezza del dedotto vizio di elusione del giudicato.

Il Collegio aggiunge un rilievo autonomo: il ricorrente non ha censurato lo specifico esito della rivalutazione, consistito nella decurtazione di soli 0,8 punti sul punteggio premiale. La scelta di soppesare in tale misura l’omessa specificazione degli elementi di competenza rifluisce nell’alveo della discrezionalità tecnica della commissione, non sindacabile nel merito in assenza di puntuale censura quantitativa. Il ricorso per ottemperanza è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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