Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3288 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale definitivo costituisce fonte vincolante del diritto di credito azionato, mentre le quantificazioni prodotte dal creditore non vincolano l’Amministrazione, dovendo la misura di capitale, interessi e accessori essere verificata secondo il titolo e le norme applicabili. La funzione del rimedio non è costitutiva del diritto, ma serve a consentirne il soddisfacimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. In presenza di inadempimento non contestato, segue la condanna alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo.
Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma dovuta, oltre spese con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto. Esso ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui il corollario: l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. L’esatta misura e decorrenza di capitale residuo e interessi va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi eventualmente versati, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Il Collegio richiama, sul punto, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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