Ottemperanza al giudicato civile e soccombenza virtuale per le spese (TAR Piemonte n. 1885 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato civile, intervenuta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, che il giudice amministrativo pronuncia sulla base della soccombenza virtuale quando l’inerzia iniziale risulti non contestata e la prestazione sia stata eseguita solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. La valutazione presuppone il accertamento dei presupposti dell’azione, tra i quali il passaggio in giudicato del titolo, la notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche all’ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 415/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Il titolo era stato pubblicato, notificato e era passato in giudicato. La domanda mirava all’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, e alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Costituitosi in giudizio, il Ministero ha dato atto di aver eseguito la sentenza, allegando la nota della competente Ragioneria territoriale. Il ricorrente ha quindi confermato l’avvenuto pagamento e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ottemperanza è intervenuta in corso di causa. La questione residua riguardava la regolamentazione delle spese di lite, che il Tribunale ha posto a carico dell’Amministrazione applicando il principio della soccombenza virtuale.

Il ragionamento si fonda su un dato non contestato: la sentenza civile era rimasta inottemperata e il pagamento è stato eseguito soltanto a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza di tale sopravvenienza, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale ha verificato analiticamente tali presupposti: il passaggio in giudicato del titolo, documentato dal certificato di cancelleria; la notifica al domicilio reale del Ministero; il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso, richiesto per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La sussistenza di questi elementi consolida la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

Quanto alla liquidazione, il Collegio ha richiamato i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, nonché dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016). Le spese sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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