Ottemperanza al giudicato e spese distratte al difensore antistatario (TAR Toscana n. 1599 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato e ordina l’esecuzione del titolo esecutivo, assegnando un termine per l’adempimento e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’ordine di ottemperanza non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario. In virtù dell’art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, sicché il solo difensore è legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Siena, sezione lavoro, con sentenza n. 409 del 22 settembre 2023, accertava il diritto di una docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui alla l. n. 107 del 2015, per cinque annualità scolastiche. Il giudice condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali, e al rimborso delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata il 26 settembre 2023, passava in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la docente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997. L’inadempimento agli obblighi nascenti dal giudicato è dunque evidente e il ricorso è fondato.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il medesimo Ministero, con facoltà di delega, fissando il successivo termine di sessanta giorni.
La questione più delicata riguarda l’ampiezza dell’ordine. Il Collegio precisa che l’ottemperanza non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. Richiamando l’art. 93 cod. proc. civ., osserva che la distrazione instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore.
Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e a chiederne l’esecuzione con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario, insieme al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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