Informativa antimafia definitiva e diniego vincolato del Fondo di Garanzia (TAR Puglia n. 1454 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Divenuta definitiva l’informativa antimafia interdittiva, il diniego opposto dal gestore del Fondo di Garanzia alla domanda di contributo pubblico è atto vincolato nell’an e non esige alcuna motivazione ulteriore rispetto al richiamo del provvedimento prefettizio. L’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011 preclude l’erogazione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati a chi sia destinatario di misura di prevenzione definitiva, cosicché il beneficio è concedibile solo se il richiedente è in regola con la normativa antimafia. Ne consegue l’inammissibilità o comunque l’infondatezza delle censure di illegittimità derivata che investano il solo provvedimento presupposto, quando questo non sia stato annullato. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è escluso per gli atti a contenuto integralmente vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di impresa, aveva chiesto al Fondo di Garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale un contributo economico nel contesto dell’emergenza pandemica. Con provvedimento del 1° giugno 2021 il Fondo ha respinto la domanda, rilevando che dalla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico era emersa un’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura nel 2019 e che il certificato antimafia era risultato positivo.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo l’illegittimità propria e derivata del provvedimento per i vizi già denunciati contro l’interdittiva con distinto ricorso, nonché la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mediocredito Centrale, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e ha ritenuto di poter soprassedere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di inammissibilità in rito, richiamando sul punto il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4279 del 2022.
Il primo motivo è stato respinto sul rilievo che il provvedimento interdittivo del 2019 era ormai definitivo: il ricorso proposto contro di esso era stato rigettato dal TAR con la sentenza n. 1632 del 2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8644 del 2023. Venuto meno il presupposto dell’annullamento, non residua alcuno spazio per l’illegittimità derivata del diniego impugnato.
Il diniego, inoltre, non presenta profili di illegittimità propria. L’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che i destinatari di misure di prevenzione definitive non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per attività imprenditoriali. La stessa disciplina è replicata dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia. Il Collegio ne trae la conclusione che i contributi in questione sono erogabili solo se il beneficiario è in regola con la normativa antimafia.
Tale carattere vincolato supera anche il secondo motivo. Il preavviso di rigetto è estraneo alla fattispecie, trattandosi di provvedimento a contenuto rigorosamente vincolato. Le determinazioni successive all’informativa interdittiva non richiedono motivazione ulteriore rispetto al rinvio all’esistenza dell’interdittiva, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7396 del 2021.
Il Collegio ha infine smentito, per completezza, l’assunto difensivo secondo cui il contributo sarebbe già stato concesso, risultando invece che la banca aveva immediatamente respinto la richiesta di ammissione al Fondo. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle Amministrazioni statali e del Mediocredito Centrale, liquidate in duemila euro complessivi oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.