Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e distrazione delle spese (TAR Toscana n. 1601 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è accolto quando l’amministrazione non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione agli obblighi nascenti dal giudicato e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali. In virtù della distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Siena, sez. lavoro, con sentenza n. 431 del 29 settembre 2023, l’accertamento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi, e delle spese.

La sentenza era stata notificata e certificata come passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero e che è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. L’inadempimento degli obblighi nascenti dal giudicato è quindi evidente e il ricorso va accolto.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni.

Il Collegio precisa che l’ordine non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente e procuratore.

Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa, come affermato dalla Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e dal TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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