Servizio in missione internazionale e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: necessità del quid pluris (TAR Marche n. 767 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte dal personale militare, il dipendente si presume idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica, essendo sottoposto a severi accertamenti psico-fisici sin dall’arruolamento. Ne consegue che le infermità possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio solo se conseguono a un impiego non confacente alle mansioni o in violazione delle norme sulla sicurezza, oppure se sono causate da un impiego prolungato nel tempo e non da attività occasionale o limitata, ovvero se derivano da eventi traumatici occorsi in servizio. La dichiarata disponibilità a partecipare a missioni internazionali implica la consapevolezza di dover indossare dispositivi di protezione e svolgere attività anche fuori dall’orario ordinario, sicché occorre un quid pluris per il riconoscimento, costituito dal servizio prolungato in condizioni disagiate o dal verificarsi di eventi traumatici.
Il Fatto
Un Luogotenente in congedo della Guardia di Finanza, già impiegato in una missione di peace keeping in Afghanistan dal gennaio al luglio 2012, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Anterolistesi di L4 ad Impegno Funzionale EMG Accertato” e la concessione dell’equo indennizzo. L’istanza del dicembre 2020 era motivata dall’esposizione, durante la missione, a condizioni disagiate: il militare aveva indossato per l’intera giornata equipaggiamento del peso di oltre 30 kg, percorso quotidianamente circa 10 km e subito sollecitazioni della colonna vertebrale per gli spostamenti su blindati VTLM “Lince”. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 16 maggio 2024, escludeva la dipendenza da fatti di servizio, ritenendo l’affezione contratta per cause estranee, e la successiva determinazione dirigenziale del 2 agosto 2024 non liquidava l’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, escludendo i dedotti vizi di motivazione e di istruttoria. Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’inconferenza della documentazione depositata dal ricorrente sulle patologie da uranio impoverito, non essendo tali patologie diagnosticate né menzionate negli atti impugnati.
Nel merito, il Tribunale ha rammentato che le patologie professionali del personale dei comparti Difesa e Sicurezza possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio solo in presenza di un impiego non confacente alle mansioni, di un impiego prolungato nel tempo o di eventi traumatici. Per il personale militare, la presunzione di idoneità è rafforzata dai severi accertamenti cui è sottoposto, ripetuti anche in carriera; per chi si dichiara disponibile alle missioni internazionali, la consapevolezza ex ante delle condizioni di impiego impone un quid pluris per il riconoscimento.
Applicando tali principi, il Collegio ha osservato che la missione è durata soli sei mesi, si è svolta nel 2012 ed è stata seguita da periodi di servizio ordinario; la patologia è stata diagnosticata solo nel 2023, molti anni dopo l’esposizione addotta. Durante la missione non risultano eventi traumatici accertati, mentre i periodi di riposo medico sono dipesi dal riacutizzarsi di una precedente patologia cervicale. La distanza temporale tra l’attività di servizio e l’insorgenza della malattia ha quindi escluso la sussistenza di un nesso causale o concausale.
Quanto alla dedotta contraddittorietà con il precedente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di “cervicoartrosi” ed “esiti di trauma distorsivo contusivo rachide cervicale”, il TAR ha chiarito che tali patologie erano state riconosciute nel 2004, per eventi traumatici o sulla base di relazioni dell’amministrazione, e che il parere impugnato ne dava conto nel preambolo. Le condizioni di impiego di un militare dell’Esercito in reparti operativi, richiamate dalla sentenza TAR Abruzzo n. 319/2022 invocata dal ricorrente, non sono equiparabili a quelle del ricorrente, peraltro giudicato idoneo al servizio nel 2022 senza riscontro della patologia. La consulenza tecnica di parte non ha infine addotto elementi ulteriori, ribadendo considerazioni già smentite dall’istruttoria.
In ragione della limitata attività difensiva delle amministrazioni resistenti e della natura della controversia, le spese di lite sono state compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.