Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4514 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica del docente. Accertato l’inadempimento e incontestati l’an e il quantum del credito, va riconosciuto il solo valore nominale del bonus, senza interessi né rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta, con incarico gratuito in quanto connesso ai doveri d’istituto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in ragione del carattere seriale del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per tre anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, restano estranee al giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali. È prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato; è dimostrata la notifica del titolo esecutivo, con rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito, la ricorrente dichiara l’inadempimento del Ministero; la parte resistente non formula deduzioni né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum, il Tribunale ordina l’ottemperanza, con rilascio della carta elettronica e accredito della somma complessiva di € 1.500,00 entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Le ulteriori pretese economiche sono respinte. Nessuna maggiorazione per interessi è dovuta, perché l’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016 indica l’importo del bonus al valore nominale per ogni anno di servizio. È respinta anche la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre il termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. L’incarico non comporta compenso, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 800,00 oltre accessori, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, con richiamo a Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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