Premio anti-esodo ai soli ufficiali, nessuna estensione ai sottufficiali (TAR Lazio n. 15902 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il premio c.d. anti-esodo previsto dall’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 42/2000 e dall’art. 1803 del d.lgs. n. 66/2010 è riservato dalla legge ai soli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare. Il dato letterale delle disposizioni, chiaro e inequivoco, non consente di estendere il beneficio ai sottufficiali, nemmeno quando siano titolari di brevetto di pilota osservatore o di pilota di elicottero. L’identità sostanziale di funzioni tra le varie categorie di piloti, valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa, opera esclusivamente all’interno della categoria degli ufficiali. È inammissibile, per difetto di motivazione sulle ragioni del contrasto, la questione di legittimità costituzionale delle norme che non estendono il premio ai sottufficiali; la diversità di status tra le categorie di personale esclude comunque l’irragionevolezza della scelta legislativa.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti sottufficiali dell’Esercito in servizio permanente o in quiescenza, alcuni in possesso del brevetto militare di pilota osservatore e altri del brevetto militare di pilota di elicottero, hanno chiesto al Ministero della Difesa la corresponsione del premio economico collegato al periodo di ferma volontaria, invocando gli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 1 della legge n. 42/2000, oltre ai principi affermati dal Consiglio di Stato e dal TAR Lazio in alcune pronunce.

La Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto le istanze con provvedimento del 23 febbraio 2023, senza entrare nel merito e richiamando il divieto per la pubblica amministrazione di estendere a terzi estranei l’efficacia di sentenze passate in giudicato o esecutive. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al premio e la condanna al pagamento, con rivalutazione e interessi. La difesa erariale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo per genericità, eterogeneità delle posizioni e impossibilità di verificare la competenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la pretesa creditoria infondata e ha deciso di prescindere dalle eccezioni preliminari applicando il criterio della ragione più liquida, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 5203 del 2025.

Il percorso argomentativo muove dal dato testuale. Le disposizioni invocate riservano il premio agli “ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare”. I ricorrenti non appartengono a tale categoria, essendo tutti sottufficiali. Il Tribunale applica il principio in claris non fit interpretatio e nega l’estensione del beneficio.

Il Collegio esamina poi le pronunce richiamate dai ricorrenti, segnatamente Cons. Stato, Sez. II, n. 6766/2021, TAR Roma, sez. I bis, n. 7925/2022 e TAR Roma, sez. I bis, n. 6251/2026, e le ritiene inconferenti. In tutti i casi esaminati l’istanza proveniva da personale appartenente alla categoria degli ufficiali. La “sostanziale identità di funzioni” tra le varie categorie di piloti, valorizzata dal Consiglio di Stato, è criterio che opera all’interno della categoria degli ufficiali e non vale a equiparare a questi ultimi i sottufficiali, categoria non contemplata dalle norme. L’estensione non può obliterare il dettato normativo che richiama espressamente i soli ufficiali.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., il Tribunale la dichiara inammissibile: i ricorrenti non hanno dedotto le ragioni della presunta violazione dei precetti costituzionali. Nel merito, la diversità di status tra ufficiali e sottufficiali — per percorsi di carriera, compiti disimpegnati e appetibilità sul mercato civile — esclude l’irragionevolezza della scelta legislativa, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità del Legislatore nell’attribuzione di indennità e premi incentivanti, come affermato da Corte cost. n. 41/2023.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della materia e delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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