Proroga del termine per la relazione di verificazione in pendenza di giudizio su permesso di costruire (TAR Lombardia n. 1115 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione, presentata dal verificatore nominato dal giudice, è accolta quando sussistono esigenze istruttorie che giustificano un differimento del termine stesso. La concessione della proroga non incide sulla fissazione dell’udienza pubblica già calendarizzata per l’esame della relazione e per l’ulteriore trattazione dei ricorsi, che viene conseguentemente confermata. Il provvedimento interlocutorio, reso in camera di consiglio, è finalizzato a garantire la completezza dell’istruttoria e l’effettività del contraddittorio, senza anticipare alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte avverso il titolo edilizio.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Desenzano del Garda in data 7 novembre 2022, nonché del successivo provvedimento del 10 settembre 2024 e del diniego tacito di accesso agli atti. I ricorrenti hanno proposto due distinti ricorsi, successivamente riuniti, chiedendo l’annullamento del titolo edilizio e l’accertamento della pretesa decadenza dello stesso, oltre alla condanna dell’amministrazione comunale a provvedere sull’istanza di vigilanza urbanistica.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una verificazione, affidandone l’incarico a un verificatore, al quale è stato concesso termine fino al 15 luglio 2026 per il deposito della relazione finale. Con istanza del 9 luglio 2026, il verificatore ha chiesto una breve proroga di tale termine, allegando esigenze istruttorie non compiutamente espletate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza di proroga presentata dal verificatore, valutando che la richiesta di differimento del termine finale per il deposito della relazione risultava funzionale al corretto espletamento dell’incarico istruttorio. La proroga concessa, dal 15 luglio al 20 agosto 2026, è stata considerata breve e proporzionata rispetto alle esigenze rappresentate, senza determinare un significativo aggravio dei tempi processuali.
Il Tribunale ha, altresì, confermato l’udienza pubblica del 28 ottobre 2026, già fissata per l’esame della relazione di verificazione e per l’ulteriore trattazione dei ricorsi riuniti. La scansione temporale delineata consente di assicurare il deposito della relazione entro il nuovo termine prorogato e di garantire alle parti un adeguato lasso temporale per la conoscenza degli esiti dell’istruttoria prima dell’udienza di discussione.
Con il medesimo provvedimento, il Collegio ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite e all’organismo verificatore, assicurando così la conoscenza legale del provvedimento e la prosecuzione del procedimento secondo il calendario fissato. L’ordinanza assume carattere meramente interlocutorio, non incidendo sulle questioni di merito relative alla legittimità del permesso di costruire impugnato e alle ulteriori domande proposte, che restano integralmente devolute alla decisione dell’udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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