Ottemperanza e nullità degli atti elusivi sul premio di rinvenimento archeologico (TAR Lazio n. 861 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara la nullità, ai sensi degli art. 21-septies l. 241/1990 e art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., degli atti con cui l’amministrazione, anziché riattivare il procedimento conformato, ribadisca la motivazione di diniego già annullata in giudizio. L’obbligo conformativo derivante dalla sentenza di annullamento impone di riesercitare la funzione nel rispetto del dictum, con previa acquisizione del contributo partecipativo dell’interessato. La pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza ottemperanda non giustifica l’inerzia, quando la relativa istanza di sospensione sia stata respinta. La penalità di mora non è applicabile in via analogica alle sentenze non passate in giudicato, per il tenore letterale dell’art. 114, lett. e), c.p.a. e per la natura sanzionatoria dell’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza ai sensi degli art. 90 e 92 del d.lgs. 42/2004 per ottenere il premio conseguente al rinvenimento di un capitello nell’arenile di Sperlonga. L’amministrazione aveva respinto la richiesta, ritenendo tardiva la denuncia e dubitando, per la presenza di malta moderna nei solchi del reperto, di un pregresso rinvenimento.

Con la sentenza n. 543/2023 il TAR aveva annullato quei provvedimenti, accertando l’osservanza del termine delle ventiquattro ore e il difetto di contraddittorio sulla circostanza ostativa. Dopo la pronuncia il ricorrente non accettava la stima del reperto e chiedeva l’attivazione del subprocedimento di determinazione del valore da parte del terzo. Il Ministero sospendeva ogni determinazione e, pendente l’appello, ribadiva l’impossibilità di riconoscere al ricorrente la qualifica di scopritore fortuito. Da qui il ricorso in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’obbligo conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda. L’amministrazione era tenuta a riattivare il procedimento sul premio, senza poter opporre l’omissione delle formalità di denuncia e con la necessaria previa acquisizione del contributo del ricorrente in ordine all’asserito precedente rinvenimento.

La pendenza dell’appello non muta il quadro. La Sezione VI del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 838 dell’8 marzo 2024, ha respinto la domanda di sospensione, escludendo il periculum in mora e qualificando il pregiudizio dedotto come privo dei caratteri della gravità e dell’irreparabilità. Resta quindi fermo il dovere di esecuzione sancito dall’art. 112, comma 1, c.p.a..

Le note ministeriali emanate dopo la sentenza si pongono in contrasto con quel dovere. Non dispongono il riavvio del procedimento e reiterano la ragione ostativa già censurata, negando al ricorrente la qualifica di scopritore fortuito e, di conseguenza, la facoltà di attivare il subprocedimento ex art. 93, terzo comma, d.lgs. 42/2004. La domanda principale è pertanto fondata e gli atti sono dichiarati nulli.

Segue il rigetto della richiesta di penalità di mora. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’art. 114, lett. e), c.p.a. circoscrive l’astreinte alle sentenze passate in giudicato e la sua natura sanzionatoria ne impedisce l’estensione analogica (richiamata TAR Campania, sez. III, n. 4124 del 2023). Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione nel termine di sessanta giorni, con nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, del Prefetto di Latina quale commissario ad acta, e con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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