Ottemperanza al giudicato civile sulle spese di lite dovute al difensore distrattario (TAR Campania n. 6082 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanni l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione stessa, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta, condannando l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Con sentenza n. 950/2025, pubblicata il 6 maggio 2025, il Tribunale di Nola condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tra l’altro, al pagamento della metà delle spese di lite, con distrazione in favore dell’attuale ricorrente, che in quel giudizio aveva patrocinato la parte vittoriosa.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È stata notificata in forma esecutiva e sono decorsi i centoventi giorni del termine dilatorio. L’amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorrente agisce dunque per l’ottemperanza, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un valore conformativo-ordinatorio immediato nei confronti dell’amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento astratto del diritto, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già accertati dal giudice civile.
Il TAR verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nessuno di questi requisiti è contestato nel giudizio.
Accertato che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale per il capo delle spese, il Collegio ordina di corrispondere al ricorrente quanto dovuto quale procuratore anticipatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di inerzia oltre il termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. L’amministrazione è inoltre condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta: essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e resta dovuta sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, con richiamo a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Nota della Redazione
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