Ottemperanza al giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1252 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del capo della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente e legittima il primo a proporre il rimedio per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo. La procedibilità presuppone il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori nel giudizio civile, espongono di aver ottenuto dal Tribunale di Fermo la sentenza n. 312/2024, che ha condannato l’amministrazione a rifondere le spese legali in qualità di procuratori antistatari. La decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non ha eseguito il pagamento. I ricorrenti chiedono quindi l’esecuzione del giudicato, la condanna a una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Sussistono le condizioni di ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di entrambi i ricorrenti, poiché la sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dal certificato del competente ufficio allegato in atti.
Il passaggio centrale riguarda l’oggetto del rimedio. Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche quando siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre il rimedio. L’ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’amministrazione con il proprio comportamento omissivo.
Il ricorso è procedibile: tra la notifica della sentenza e la proposizione del rimedio è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese, salvo le somme già corrisposte, e assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del commissario. Le astreintes sono escluse quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, come nella fattispecie in cui l’esiguità del debito rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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