Ottemperanza al giudicato e spese di precetto non rimborsabili (TAR Toscana n. 1479 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che abbia scelto la via dell’ottemperanza non può pretendere dall’amministrazione debitrice la corresponsione delle spese derivanti dalla notifica di uno o più atti di precetto. L’amministrazione che non documenti, nel termine assegnato, l’avvenuto pagamento delle somme portate dal titolo giudiziale resta inadempiente, con conseguente accoglimento del ricorso e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 19 del 1 febbraio 2022, era stato accertato il diritto della ricorrente, all’atto dell’immissione in ruolo, al riconoscimento integrale dei periodi di servizio prestati alle dipendenze del Ministero in virtù di contratti a tempo determinato. Il Ministero era stato condannato al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 14.213,60 fino al luglio 2021, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria e spese di lite.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 16.07.2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero ha documentato una serie di pagamenti parziali; con ordinanza n. 546 del 25 marzo 2025 il Tribunale ha rilevato incertezza sulla parte residua e ha ordinato all’amministrazione una documentata relazione sugli atti esecutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che nel termine assegnato l’amministrazione non ha ottemperato all’ordine istruttorio. Da qui il primo snodo: l’inottemperanza all’ordine di documentare i pagamenti lascia non provato l’adempimento della parte residua del titolo.
Il Tribunale ha quindi distinto la sorte capitale dagli accessori. Non risultano documentati il pagamento della parte residua della sorte capitale, pari a € 8.542,48, e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto per tali voci.
Diversa sorte ha la domanda di rimborso delle spese di precetto. Il Collegio ha affermato che, una volta scelta la via dell’ottemperanza, il creditore non può pretendere dall’amministrazione debitrice la corresponsione delle spese derivanti dalla notifica di uno o più atti di precetto. A sostegno ha richiamato TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 23 luglio 2021, n. 8914; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348. La domanda è stata quindi respinta nei limiti indicati.
Ne è derivato l’ordine al Ministero di dare esecuzione alla parte del giudicato ancora non ottemperata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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