Ottemperanza al giudicato di subentro nel contratto e durata del nuovo rapporto (Cons. Stato n. 9 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha annullato l’aggiudicazione e disposto il subentro del secondo classificato, l’amministrazione non può ridefinire in senso limitativo il contenuto del rapporto, riducendo la durata dei contratti attuativi rispetto a quella stabilita dalla disciplina di gara. Il subentro nel contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., non è successione nel rapporto nello stato di esecuzione in cui si trova, ma sostituzione del contraente originario con il secondo aggiudicatario, per l’intera durata e i contenuti del contratto risultanti dalla lex specialis, quando si tratti di contratto a esecuzione continuata o periodica. Gli atti amministrativi che comprimono tale risultato sono nulli in parte qua per contrasto con il giudicato. Il principio secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa impone di conformare a esso anche le pronunce di esecuzione.

Il Fatto

Una centrale di committenza regionale ha indetto una procedura aperta, articolata in lotti, per la fornitura del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti sanitari, con convenzione e successivi contratti attuativi di durata pari a 60 mesi. Il lotto è stato aggiudicato a una società; la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso. In appello l’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7 del 2024, ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto dopo cinquanta giorni dalla pubblicazione e disposto il subentro della seconda classificata, previo riscontro dei requisiti.

In sede di esecuzione, la stazione appaltante ha disposto il subentro, ma ha ridotto l’importo contrattuale e stabilito per i contratti a valle una durata inferiore a 60 mesi, stornando quanto già pagato all’originario aggiudicatario. La società subentrante ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

L’Adunanza Plenaria ricostruisce la portata degli artt. 121 e 122 c.p.a., che attribuiscono al giudice della cognizione il potere di modulare la decorrenza dell’inefficacia del contratto, stabilendo se essa operi ex tunc, ex nunc o da una data determinata, con conservazione degli effetti già prodotti. Gli artt. 122 e 124 c.p.a., nel consentire il subentro, non configurano una successione nel rapporto nello stato di esecuzione in cui si trova: il giudice amministrativo può valutare gli interessi pubblici e le circostanze concrete, disponendo anche l’ultrattività degli effetti del contratto caducato e la stipula di un contratto sostitutivo che consenta l’esecuzione della prestazione offerta.

Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. V, n. 2476 del 2021; n. 786 del 2021; n. 5404 del 2015; Sez. III, n. 4831 del 2012). Il giudice può quindi limitare il subentro alle prestazioni non ancora eseguite per il periodo residuo, oppure disporre che il nuovo rapporto abbia la stessa durata e gli stessi contenuti dell’originario, quando si tratti di contratto a esecuzione continuata o periodica.

Nel caso concreto, la sentenza n. 7 del 2024 non ha esplicitato la durata del subentro, ma questa si desume dalla motivazione: la statuizione è stata resa in accoglimento integrale della domanda di subentro nella convenzione, senza limitazioni; la decorrenza differita di cinquanta giorni risponde a ragioni organizzative e non a una volontà di circoscrivere il rapporto; la stazione appaltante non aveva prospettato ostacoli al subentro; la domanda subordinata di risarcimento per equivalente è rimasta assorbita. Il servizio sanitario, per sua natura, deve svolgersi senza interruzione.

Gli atti di ottemperanza che hanno ridotto il plafond e la durata dei contratti a valle risultano perciò in contrasto con il giudicato e vengono dichiarati nulli in parte qua, con ordine di integrale esecuzione entro 60 giorni dalla pubblicazione. Sono invece respinte le domande di nomina del commissario ad acta e di condanna alla somma per ritardo: l’amministrazione ha prontamente dato esecuzione, sia pure con errata interpretazione, e nessun’altra misura si impone nell’esercizio della giurisdizione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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