Annullamento in autotutela della cittadinanza traviata da illecito e interesse a ricorrere (Cons. Stato n. 3149 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui l’amministrazione annulla in autotutela la concessione della cittadinanza italiana, adottato all’esito di un’istruttoria rinnovata e sorretto da autonoma motivazione, sostituisce integralmente il precedente provvedimento di annullamento e consolida i propri effetti se non è tempestivamente impugnato. Il vizio consistente nell’alterazione delle pratiche mediante accesso abusivo ai sistemi informatici dell’amministrazione costituisce vizio genetico e insanabile, che inficia ab origine il provvedimento concessorio. Rileva il dato oggettivo della compromissione della funzione pubblica e della deviazione del procedimento dal suo normale svolgimento, indipendentemente dall’accertamento di responsabilità penali individuali. Il coinvolgimento della pratica nel circuito illecito esclude la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela e prevale l’interesse pubblico alla rimozione di uno status indebitamente conseguito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di origine bengalese, aveva ottenuto la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2022 l’amministrazione ha annullato in autotutela quel provvedimento, sulla base delle risultanze di un procedimento penale relativo alla definizione favorevole di numerose istanze di cittadinanza. Dal procedimento era stato stralciato altro giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 13711/2018, passata in giudicato, con cui una dipendente del Ministero dell’Interno era stata condannata per i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater cod. pen., avendo alterato l’istruttoria informatica di numerose pratiche dietro corresponsione di vantaggi economici.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9129/2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dopo che questa Sezione, con ordinanza n. 5894 del 6 dicembre 2022, aveva accolto l’appello cautelare e l’amministrazione aveva adottato un nuovo decreto di annullamento in data 19 febbraio 2024, sorretto da istruttoria rinnovata. Contro la decisione di primo grado l’interessato ha proposto appello, lamentando la natura meramente confermativa del nuovo decreto, la violazione del giudicato, la carenza istruttoria e la tardività dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello rilevando che il decreto originariamente impugnato è stato integralmente sostituito dal decreto del 19 febbraio 2024, adottato all’esito del riesame disposto in sede cautelare. Tale provvedimento, pur conosciuto dall’interessato, non risulta impugnato, con conseguente consolidamento dei suoi effetti. In presenza di un atto nuovo, autonomamente lesivo e non tempestivamente gravato, l’eventuale accoglimento dell’appello non produrrebbe alcuna utilità concreta, venendo meno l’attitudine lesiva dell’atto originario.
È dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., non essendo configurabile alcun giudicato in relazione a un’ordinanza cautelare, provvedimento per sua natura provvisorio e destinato a essere assorbito dalla decisione finale. L’amministrazione ha comunque adempiuto all’obbligo di riesame, procedendo a nuova istruttoria e adottando un provvedimento sorretto da autonoma motivazione.
Parimenti inammissibile è la domanda subordinata di conversione dell’azione, dovendosi ritenere che l’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. escluda il superamento di preclusioni processuali già maturate, l’elusione del termine decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi e l’incisione sul corretto riparto dei gradi di giudizio.
Nel merito, la concessione risulta viziata perché adottata all’esito di una condotta illecita accertata in sede penale con sentenza definitiva, consistente nell’alterazione delle pratiche mediante accesso abusivo ai sistemi informatici. Tale condotta ha consentito la definizione favorevole di istanze in assenza della prescritta istruttoria, in particolare sul requisito reddituale. Il Collegio ritiene infondato il rilievo sull’asserita estraneità dell’interessato, poiché in sede amministrativa rileva il dato oggettivo della compromissione della funzione pubblica, indipendentemente dall’accertamento di responsabilità penali individuali. Né assumono rilievo decisivo le ricadute sulla situazione personale, dovendo prevalere l’interesse pubblico alla rimozione di uno status indebitamente conseguito. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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