Ottemperanza al giudicato e vincoli di spesa sanitaria (Cons. Stato n. 528 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni finanziarie imposte dal legislatore statale alla spesa sanitaria regionale non costituiscono un limite invalicabile dell’attività amministrativa di programmazione, allorché la loro applicazione comprometta l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il taglio della spesa per l’acquisto di prestazioni da privati deve essere compensato da un effettivo e verificato incremento di produttività del settore pubblico, accertato su dati certi e coerenti. La rideterminazione del tetto di spesa deve fondarsi su un’accurata istruttoria in ordine al fabbisogno di prestazioni non coperto dal settore pubblico. Il provvedimento commissariale che attribuisca carattere inderogabile ai vincoli finanziari elude il giudicato e ne integra la nullità per violazione o elusione del precetto sostanziale.

Il Fatto

Società titolari di laboratori accreditati con il Servizio sanitario nazionale propongono ricorso di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6936/2020, resa tra le parti. Con quella pronuncia era stata accertata l’illegittimità del decreto commissariale che aveva fissato per il 2018 il livello massimo di finanziamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sul presupposto – ritenuto inattendibile – di un incremento del 20% della produttività delle strutture pubbliche.

Le ricorrenti contestano il D.C.A. n. 53 del 14 marzo 2025, con il quale il Commissario ad acta, in pretesa esecuzione delle sentenze nn. 6936/2020 e 9528/2024, ha quantificato il livello massimo di finanziamento per il 2018 in complessivi € 61.118.570,18, deducendo dal tetto di spesa il 2% imposto dalla normativa statale e riconoscendo risorse incrementali residue in soli € 199.888,50. Domandano la declaratoria di nullità del decreto e, in subordine, l’accertamento della illegittimità con conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della difesa erariale, rilevando che le censure individuano profili di violazione degli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza di cognizione e non dalla sentenza di ottemperanza. Nel merito, il ricorso è fondato.

Il punto centrale è il rapporto tra vincoli finanziari e tutela dei livelli essenziali di assistenza. La sentenza n. 6936/2020 aveva già chiarito che il taglio della spesa per l’acquisto di prestazioni da privati, pur imposto dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, deve essere compensato da un incremento di produttività del settore pubblico, verificato su dati attendibili. Il Commissario, attribuendo a quelle disposizioni valore inderogabile, ha contraddetto il testuale tenore della pronuncia e ha omesso di emendare il provvedimento dai vizi di carenza istruttoria e motivazionale già accertati, con particolare riguardo all’inattendibilità dell’incremento del 20%.

Il Collegio esclude però che il decreto confligga con il giudicato per il solo fatto di aver ridotto il livello di finanziamento fissato con il precedente provvedimento commissariale del 22 settembre 2023: quel livello aveva carattere meramente ipotetico. Parimenti irrilevante è la mancata impugnazione del provvedimento sul budget della spedalità privata e del Piano Operativo, trattandosi di argomenti che avrebbero dovuto essere proposti nel giudizio di cognizione.

La Sezione ravvisa un ulteriore profilo elusivo nell’omessa previsione di alcun budget per le prestazioni A.P.A. e P.A.C., trasferite dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale: l’attività ottemperativa deve dare evidenza delle risorse con cui si accompagna il travaso di prestazioni e la conseguente compensazione finanziaria. È altresì fondata la censura sull’attribuzione alle Aziende Sanitarie Provinciali del riconoscimento delle risorse alle singole strutture, in contrasto con la sentenza n. 9528/2024, che aveva imposto la diretta assegnazione alle ricorrenti.

Ne consegue la dichiarazione di nullità del decreto impugnato, la conferma dell’investitura del Commissario ad acta nelle sue prerogative sostitutive, con termine di 120 giorni, e l’improcedibilità delle censure di illegittimità e della domanda di conversione del rito. Le spese sono compensate in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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