Ottemperanza e cessata materia del contendere per satisfattività sopravvenuta (TAR Abruzzo n. 399 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. Esso è caratterizzato dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato, aveva impugnato davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di L’Aquila la sanzione disciplinare irrogatale dal CNR. Con sentenza il Giudice del Lavoro ha annullato la sanzione e condannato l’ente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00. La decisione non è stata ottemperata.

La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 4 maggio 2024, chiedendo l’ordine di adempimento, l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un Commissario ad acta. Costituitosi il CNR, l’ente ha documentato il pagamento delle somme e la rimozione della sanzione dal fascicolo personale. Con nota del 19 agosto 2024 la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta ottemperanza e chiesto dichiararsi l’estinzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata completamente soddisfatta nelle more del giudizio. Il CNR ha provveduto al pagamento di quanto disposto dalla sentenza e alla cancellazione della sanzione disciplinare annullata dal Giudice ordinario. La circostanza è attestata dalla stessa parte ricorrente e corroborata dalla produzione documentale dell’ente.

Su queste basi il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia. Il percorso argomentativo si articola secondo i principi espressi da Cons. Stato, Sez. V, n. 4191/2018.

Anzitutto, la cessazione può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, con conseguente venir meno dell’oggetto della lite. In secondo luogo, l’istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che presuppone l’inutilità sopravvenuta dell’eventuale accoglimento.

La fattispecie è poi caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dall’amministrazione. Il Collegio valorizza, in particolare, l’accertata satisfattività tanto del pagamento quanto dell’adempimento relativo al fascicolo personale.

Sul regolamento delle spese, il Tribunale dispone l’integrale compensazione, in considerazione della mancata insistenza della ricorrente sul punto. La pronuncia è resa in camera di consiglio e ordinata l’esecuzione da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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