Ottemperanza al giudicato del TAR confermato in appello (Cons. Stato n. 9445 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la competenza funzionale si determina in base alla paternità sostanziale della statuizione passata in giudicato, non alla pronuncia che in astratto l’ha confermata. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., il ricorso va proposto davanti al giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. Quando la statuizione conformativa sia contenuta in una sentenza del TAR rimasta incontestata ed è stata confermata in appello solo perché non impugnata, l’ottemperanza spetta al TAR, non al Consiglio di Stato. La conferma in appello con motivazione di identico contenuto dispositivo e conformativo non sposta la competenza; solo le decisioni che modificano quel contenuto radicano la cognizione del giudice d’appello. Il ricorso in ottemperanza è inoltre inammissibile se proposto dalla parte soccombente nel giudizio di cognizione.

Il Fatto

Un docente universitario agisce in ottemperanza di due sentenze della Sezione Settima. La prima aveva respinto il suo appello contro i capi della sentenza del TAR che avevano parzialmente respinto il suo ricorso avverso il recupero, disposto dall’Ateneo, dei compensi percepiti per incarichi extra-istituzionali svolti senza la prescritta autorizzazione. La seconda aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Ateneo avverso la stessa pronuncia.

Il ricorrente sostiene che le sentenze abbiano statuito che il recupero debba avvenire al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. L’Ateneo, in pretesa esecuzione di una pronuncia della Corte dei conti che imporrebbe il calcolo al lordo, non avrebbe rideterminato gli importi. Il docente chiede quindi l’ottemperanza, con intimazione all’Amministrazione e nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile dubbio di ammissibilità del ricorso, in quanto avente a oggetto l’ottemperanza di statuizioni pronunciate dal giudice di prime cure e perciò da proporre davanti a quest’ultimo.

La questione viene risolta verificando dove sia collocata la statuizione di cui si chiede l’esecuzione. Le prescrizioni sul calcolo al netto non sono contenute nelle sentenze della Sezione, bensì nei capi della sentenza del TAR non appellati dal docente, perché a lui favorevoli, né gravati dall’Ateneo in via incidentale o con distinto gravame. La stessa sentenza di appello lo precisa, rilevando che quei capi sono passati in cosa giudicata con il conseguente obbligo conformativo per l’Amministrazione.

Su questa base opera la regola dell’art. 113, comma 1, c.p.a.: il ricorso in ottemperanza va proposto davanti al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta. Il Consiglio di Stato ha cognizione delle domande di esecuzione delle proprie decisioni solo quando queste modifichino il contenuto dispositivo o conformativo della sentenza gravata. Nella specie la paternità sostanziale della statuizione spetta al TAR, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto.

Il Collegio aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità. Se l’ottemperanza avesse a oggetto la sentenza di appello, il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché proposto dalla parte soccombente nel giudizio di cognizione, essendo il dispositivo di quella pronuncia di rigetto dell’appello. Il giudizio di ottemperanza spetta infatti al soggetto vincitore nel giudizio di cognizione, per attribuire l’utilità riconosciutagli in quella sede.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite in ragione delle peculiarità della fattispecie e senza pronuncia sulle spese verso le parti non costituite. È indicato come giudice competente il TAR, sede staccata, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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