Risarcimento per ritardo nel concorso interno: i 2/3 vanno sul differenziale retributivo (Cons. Stato n. 3845 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che liquida il danno da ritardata immissione in un ruolo superiore a seguito di concorso interno, il criterio equitativo dei due terzi della retribuzione va riferito non all’intero stipendio della nuova qualifica, ma al differenziale tra la retribuzione netta percepita nel ruolo di provenienza e quella netta che sarebbe stata percepita nel nuovo ruolo. Diversamente opinando, il dipendente già in servizio conseguirebbe due retribuzioni per un’unica prestazione lavorativa, con esito illogico. Il danno da progressione di carriera costituisce voce autonoma e ulteriore, di natura prospettica, commisurata ai benefici economici non conseguiti fino al collocamento in quiescenza. Il giudice dell’ottemperanza non può modificare il tenore del giudicato, che resta intangibile nei limiti in cui non sia stato impugnato.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha definito l’ottemperanza al giudicato formatosi su una vicenda concorsuale risalente. I ricorrenti, vincitori di un concorso interno indetto nel 2008 per la qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori di polizia penitenziaria, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento per l’eccessiva durata della procedura, conclusasi solo nel 2019.

Il giudice della cognizione aveva quantificato il ristoro in via equitativa ex art. 34, comma 4, c.p.a., nella misura dei due terzi della retribuzione non goduta e dei due terzi del danno da mancata progressione, respingendo la domanda di retrodatazione della carriera. Il Consiglio di Stato, con una precedente pronuncia, aveva escluso dal diritto i candidati collocati oltre determinate posizioni in graduatoria. Dopo una parziale erogazione da parte dell’amministrazione, i ricorrenti hanno agito ex art. 112 c.p.a., contestando la correttezza dei conteggi ministeriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la prima voce risarcitoria, legata alla retribuzione non percepita nel periodo della ritardata assunzione, dal 2012 al 2019. Il Ministero sosteneva che il consulente di parte avesse assunto a base di calcolo l’intero stipendio del nuovo ruolo, senza considerare che i ricorrenti erano già dipendenti dell’amministrazione e percepivano un trattamento riferito alla qualifica di appartenenza.

La tesi dell’appellante viene accolta. Dal tenore letterale del giudicato, che parla di retribuzione che i ricorrenti «avrebbero potuto percepire», si evince che la quota dei due terzi non va riferita all’intera retribuzione della nuova qualifica, ma al differenziale tra quanto percepito e quanto previsto per il nuovo rapporto. I ricorrenti, partecipando a un concorso interno, aspiravano alla maggiorazione stipendiale connessa al nuovo ruolo, non a una seconda retribuzione integrale.

L’interpretazione opposta condurrebbe al risultato illogico di far percepire due retribuzioni per un’unica prestazione lavorativa. Non giovano i precedenti richiamati dagli appellati, perché riferiti a fattispecie diverse, quali concorsi pubblici per assunzioni dall’esterno o casi di comprovato stato di disoccupazione del tardivamente assunto. Il criterio dei due terzi va dunque rapportato al differenziale netto, ma per l’intero arco della ritardata costituzione del rapporto, fino all’effettivo inquadramento nel 2019, e non solo al biennio 2012-2013 come proposto dall’amministrazione.

Quanto alla seconda voce, il Collegio conferma la sentenza impugnata. Il danno da progressione di carriera è per sua natura futuro e prospettico: la locuzione «nel corso del rapporto d’impiego» chiarisce che il pregiudizio va rapportato ai benefici economici che i ricorrenti non percepiranno al momento del collocamento in quiescenza, proprio perché immessi in ruolo con sette anni di ritardo. Non può invece accogliersi il rilievo sull’utilizzo di importi lordi, poiché il giudicato prevede il riferimento al netto solo per la voce stipendiale e il giudice dell’ottemperanza non può modificarne il tenore, ormai intangibile.

L’appello è pertanto accolto in parte, con riforma della sola prima voce risarcitoria; resta confermato l’obbligo di pagamento delle somme ancora dovute per il danno da carriera, rivalutazione e interessi, nel termine di sessanta giorni, con conferma del commissario ad acta. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza e della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *