Ottemperanza al giudicato: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 890 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve documentare la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché l’intervenuto passaggio in giudicato della decisione. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato e fissa un termine per il pagamento delle somme dovute. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario qualificato, che provvede su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo il concorso di colpa dei genitori e condannando il Comune al pagamento di una somma in favore degli attori, oltre interessi legali e spese. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’ente.

Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e che, in caso di perdurante inottemperanza, sia nominato un commissario ad acta, con vittoria delle spese da distrarre. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del procedimento e rileva che la sentenza posta a fondamento del ricorso risulta tutt’ora ineseguita. La documentazione prodotta attesta la notifica del titolo all’ente e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

È altresì documentato il passaggio in giudicato della decisione, come da attestazione versata in atti. Su queste premesse il ricorso, in quanto fondato, è accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme indicate nel titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lentini, con facoltà di delega ad altro funzionario adeguatamente qualificato, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione.

Il giudice richiama poi l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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