Illeciti professionali e self cleaning: la stazione appaltante deve motivare sull’affidabilità dell’aggiudicatario (TAR Puglia n. 1346 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche spetta alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali dichiarati dall’operatore economico, la loro incidenza sull’affidabilità e l’idoneità delle misure di self cleaning eventualmente adottate, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta efficacia. Tale valutazione è dovuta anche quando la stazione appaltante ammetta il concorrente al prosieguo della gara e non soltanto quando ne disponga l’esclusione, dovendo il concorrente pretermesso conoscere le ragioni dell’ammissione dell’aggiudicatario. L’omessa esternazione delle ragioni sull’idoneità delle misure di self cleaning integra un vizio motivazionale che, senza comportare l’esclusione, impone l’annullamento dell’aggiudicazione e la rinnovazione del potere di valutazione. L’esecuzione anticipata del contratto ex art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 richiede l’espressa individuazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta.

Il Fatto

La società ricorrente impugna davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione di un appalto di servizi di raccolta rifiuti urbani disposta da un Comune in favore di altra società, unitamente agli atti di gara e ai verbali di ammissione dei concorrenti. Con un primo atto di motivi aggiunti estende il gravame alla determinazione con cui la stazione appaltante ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36/2023; con un secondo atto di motivi aggiunti deduce ulteriori profili, tra cui la mancata verifica di congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta.

La controinteressata propone ricorso incidentale per la mancata esclusione della ricorrente e l’illogicità del punteggio tecnico attribuitole. In sede cautelare il Tribunale sospende gli effetti dei provvedimenti gravati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione avanzata dal Comune, non rientrando l’ipotesi tra quelle eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ostandovi l’opposizione della ricorrente. In applicazione dei principi della Corte di giustizia (sentenza 5 settembre 2019, C-333/18) esamina prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità dell’incidentale. Supera poi l’eccezione di tardività del secondo atto di motivi aggiunti, ritenendo il dies a quo riferibile alla data di trasmissione integrale dell’offerta tecnica, conseguente al giudizio sull’accesso.

Nel merito è fondata la censura sulla mancata valutazione delle informazioni rese dall’aggiudicataria nella dichiarazione integrativa al DGUE. Richiamando Consiglio di Stato, sez. V, n. 10607/2022, il Tribunale ribadisce che a prescindere dagli esiti degli accertamenti penali spetta solo alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali e l’idoneità delle misure di self cleaning. I procedimenti penali pendenti riferibili al legale rappresentante e al direttore tecnico rientrano tra quelli valutabili ai sensi degli artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023. Non regge l’assunto secondo cui la motivazione espressa sarebbe necessaria solo in caso di esclusione: ne deriverebbe una disparità tra concorrente escluso e concorrente pretermesso.

Con riferimento al direttore e responsabile tecnico, la stazione appaltante si è limitata ad acquisire la nota con cui l’aggiudicataria ha comunicato l’avvenuta conoscenza del dispositivo di una sentenza di condanna penale e delle conseguenti misure di self cleaning. Manca però ogni esternazione sull’idoneità di tali misure, in contrasto con il dato letterale dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 724/2024) impone una verifica articolata su due livelli: qualificare il comportamento pregresso e accertare in via prognostica l’incidenza sulla gara. Né la cancellazione dall’ANGA è stata mai portata all’attenzione della stazione appaltante. Il vizio motivazionale comporta l’annullamento dell’aggiudicazione per rinnovazione dell’istruttoria, non l’esclusione.

Le censure sui punteggi tecnici sono in gran parte infondate: legittimo l’avvalimento per la sola certificazione EMAS, regolare il modello 231, non dimostrate le incompatibilità. Quanto alle certificazioni ISO contestate, emerge un errore della stazione appaltante, non un errore indotto, ma l’aggiudicataria ha ammesso di non possederle: segue l’annullamento per rinnovo dell’istruttoria. Infondate le doglianze sulla congruità dei costi della manodopera, non assumendo le tabelle ministeriali valore di parametro assoluto (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3407/2024).

È invece fondata la censura sull’esecuzione anticipata: il provvedimento richiama le caratteristiche del gestore uscente senza esporre le ragioni per cui tali circostanze integrerebbero le “motivate ragioni” richieste, e non considera la disponibilità del gestore a proseguire il servizio. Da qui l’annullamento. Il ricorso incidentale è respinto: l’offerta della ricorrente è inferiore all’importo a base di gara e il divieto di commistione va apprezzato in concreto. Respinte le domande risarcitorie e compensate le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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