Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Marche n. 557 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo quando, dopo la notifica del titolo giudiziale all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il mancato adempimento e l’assenza di ragioni contrarie opposte dalla PA, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegna un termine per l’ottemperanza. Per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, ma può negare l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. quando ritenga sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 21/2024, ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione ed è munita di attestazione di conformità. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La verifica è condotta sul rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che deve decorrere dalla notifica della sentenza all’Amministrazione e precedere la proposizione del ricorso. Nel caso concreto il termine risulta decorso, sicché il ricorso è procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.

Quanto ai tempi, il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta.

Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza, nomina il commissario e liquida le spese in euro 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *