Il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta ma nega l’indennizzo (TAR Marche n. 549 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato formatosi, dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione è affidata a un commissario ad acta, nominato sin d’ora ma investito delle funzioni solo su istanza del creditore. La nomina del commissario assolve funzione acceleratoria e, in sua presenza, la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando non emergono particolari motivi di ritardo. L’amministrazione che non ottempera è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Un’insegnante otteneva dal Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Fermo, con sentenza n. 202/2024 del 17.09.2024, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati. La sentenza, regolarmente notificata, non era impugnata e passava in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 09.04.2025.
Rimanendo ineseguito il titolo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituiva con memoria formale, senza opporre difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Il giudice rileva che, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta eseguito il titolo indicato in epigrafe e l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, il giudice dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Il giudice non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con liquidazione di euro 600,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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