Sopravvenuta carenza di interesse e spese per silenzio serbato oltre il termine (TAR Puglia n. 324 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Quando la pubblica amministrazione abbia riscontrato l’istanza solo dopo l’instaurazione del giudizio e oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990, le spese seguono la soccombenza virtuale ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di terreni interessati dalla realizzazione della S.S. 275 Maglie-Leuca. Con decreto del Commissario Straordinario, emesso ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001, A.N.A.S. S.p.A. disponeva l’occupazione anticipata finalizzata all’esproprio e determinava in via provvisoria l’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza. Seguiva l’immissione in possesso dei terreni.

Non condividendo le indennità provvisorie offerte, la società comunicava di volersi avvalere del procedimento arbitrale di cui agli artt. 21 e ss. d.P.R. n. 327/2001, designava il proprio tecnico di fiducia e invitava A.N.A.S. S.p.A. a nominare il proprio entro trenta giorni. Di fronte all’inerzia della società resistente, la ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso, regolare in rito, è divenuto improcedibile per una sopravvenienza verificatasi alla vigilia della camera di consiglio. Nella giornata precedente l’udienza A.N.A.S. S.p.A. aveva infatti trasmesso la nota con la designazione dei componenti della commissione ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, insistendo per la condanna alle spese.

Il Tribunale ricostruisce il principio processuale applicabile. In materia di interessi legittimi e di silenzio della pubblica amministrazione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può quindi dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva che deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.

Sul regolamento delle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. A.N.A.S. S.p.A. ha riscontrato favorevolmente l’istanza del 12 giugno 2024 solo oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990 e dopo l’instaurazione del giudizio. Il comportamento tardivo della resistente giustifica quindi la condanna alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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