Rigetto osservazioni al PRG con formula di stile e difetto di motivazione (TAR Sicilia n. 1616 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate dai privati nel corso del procedimento di formazione di un piano regolatore sono dirette a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in ossequio ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il rigetto delle osservazioni, pur connotato da ampia discrezionalità e non soggetto a particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti a base delle osservazioni stesse. Gli apporti all’attività pianificatoria non possono essere ignorati e respinti con una formula di mero stile, che rende impossibile verificare se l’amministrazione abbia effettivamente valutato il rilievo. Resta fermo che il merito della scelta amministrativa è sottratto al sindacato del giudice amministrativo; l’amministrazione è tuttavia tenuta a dare conto, anche con formule sintetiche o mediante rinvio alle linee generali della pianificazione, dell’avvenuta considerazione di tutti gli interessi coinvolti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno censito al foglio 21, particella 184, impugnavano la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva dichiarato efficace ed esecutivo il Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione commissariale, nella parte in cui attribuiva al loro lotto la destinazione urbanistica F4 “parcheggi di progetto in Dorsale Verde”.
Durante il procedimento di approvazione gli interessati avevano formulato osservazioni, sostenendo l’irragionevolezza della scelta pianificatoria: l’area, in zona non densamente abitata e già servita da parcheggi, non si prestava alla realizzazione di parcheggi; il lotto, intercluso tra aree edificate, avrebbe dovuto essere destinato ad edilizia privata o ad attività commerciali. L’amministrazione respingeva l’osservazione. Proponevano quindi ricorso per difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e violazione del PRG. L’Assessorato regionale si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Preliminarmente, la notifica all’Assessorato regionale è correttamente qualificata come litis denuntiatio. Nel merito, è meritevole di accoglimento la censura relativa alla carenza di motivazione del provvedimento nella parte in cui impone al terreno la destinazione F4, rigettando le osservazioni con una formula di mero stile.
Il Tribunale richiama il condiviso orientamento secondo cui gli apporti partecipativi al piano in itinere devono essere adeguatamente considerati, in omaggio ai principi di cui all’art. 97 Cost. Il rigetto deve essere sorretto da una motivazione congrua rispetto agli elementi posti a base delle osservazioni e deve tenere conto del loro apporto critico e collaborativo, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti. Gli apporti non possono essere respinti con formule di stile che rendono impossibile verificare l’effettiva valutazione del rilievo. Il merito della scelta resta sottratto al sindacato del giudice, ma l’amministrazione deve dare conto dell’esame degli interessi, anche mediante formule sintetiche o rinvio alle linee generali della pianificazione (richiamati TAR Lombardia, Milano, II, 29 giugno 2020, n. 1237; TAR Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; TAR Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50; TAR Milano, II, 3 luglio 2020, n. 1279).
Nel caso concreto, i ricorrenti avevano prodotto osservazioni puntuali sull’irragionevolezza della scelta. Il Comune le aveva respinte con la formula “non ravvisando interesse pubblico alla modifica richiesta” e, in sede di PRG approvato, qualificando le osservazioni come derivanti da “interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici”. Il Collegio rileva che ben 79 osservazioni su 97 furono respinte con formula di stile, senza indicare, neppure per gruppi similari, le ragioni del mancato accoglimento.
Parimenti fondata è la doglianza sul vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento vincola mq. 41.054,00 per parcheggi a uso turistico, mentre la relazione generale, in base alla popolazione fluttuante stimata tra 11.000 e 15.000 unità, indicava come necessaria un’area di mq. 15.000,00; e nella parte in cui impone il vincolo anche su un lotto non collocato all’interno della Dorsale Verde, contrariamente alle indicazioni della relazione generale. Discostandosi dalle risultanze istruttorie, il Comune avrebbe dovuto specificare le ragioni pubbliche delle scelte assunte.
Per tali assorbenti ragioni il ricorso è accolto, con annullamento della deliberazione nella parte relativa alla destinazione F4 del terreno, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione comunale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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