Silenzio assenso sul condono edilizio escluso senza requisiti di legge (TAR Campania n. 4108 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso in materia di condono edilizio non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine per la pronuncia espressa dell’amministrazione comunale e per l’adempimento degli oneri documentali ed economici. È altresì necessario che sussistano e siano provati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali la legge subordina l’ammissibilità della sanatoria. L’istituto risponde a una finalità di semplificazione e non di liberalizzazione: l’attività autorizzata può dirsi legittimata solo se ne ricorrono i presupposti di legge. Trattandosi di sanatoria di un’attività abusiva, la disciplina è di stretta interpretazione e non ammette letture estensive. Il diniego è legittimo e doveroso anche a distanza di molto tempo dalla domanda, senza necessità di una motivazione rafforzata in ordine a ulteriori ragioni di pubblico interesse.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali il Comune ha respinto due istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, relative a due unità abitative inserite in un fabbricato di quattro piani fuori terra composto da sedici appartamenti. Il diniego si fondava, tra l’altro, sul superamento del limite di cubatura condonabile e sul carattere integralmente abusivo dell’edificio.
I ricorrenti hanno dedotto la formazione tacita del titolo per decorso del termine, il difetto dei presupposti dell’autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la carenza di istruttoria e di contraddittorio, l’irrilevanza della mancata residenza nell’immobile e il difetto di motivazione. In pendenza del giudizio il Comune ha ritirato in autotutela il preteso provvedimento tacito, avverso il quale i ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sull’art. 35 della legge n. 47/1985 e sull’art. 39 della legge n. 724/1994, individuando due orientamenti: l’uno richiede la ricorrenza di tutti i requisiti sostanziali della sanatoria, l’altro si accontenta del decorso del termine e dell’adempimento degli oneri. Richiamando Consiglio di Stato, IV, n. 4552/2024 e Consiglio di Stato, VI, n. 11203/2023, il Tribunale aderisce all’impostazione restrittiva.
L’argomento decisivo è che il silenzio assenso persegue una finalità di semplificazione e non di liberalizzazione. L’attività può dirsi legittimata solo in quanto ne sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo. La conclusione vale a maggior ragione quando oggetto del procedimento non è un’attività da autorizzare ab origine, ma una costruzione abusiva da condonare: il presupposto è un’attività illegittima e il condono costituisce eccezione alla regola, come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, n. 2895/2021.
Nel caso concreto il superamento della volumetria condonabile esclude la formazione del provvedimento tacito. Gli immobili sono inseriti in un fabbricato integralmente abusivo, oggetto di procedura R.E.S.A. a seguito di sentenza penale definitiva di condanna. La volumetria va calcolata con riferimento all’intero edificio, secondo quanto già affermato in sede penale dalla Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 6619/1995. Anche limitando l’esame al solo vano scala, il R.E.C. del 2009 limita i volumi tecnici a mq 25 e non è stata data prova che l’eccedenza non superi comunque la soglia condonabile.
Il Collegio esclude poi la carenza di istruttoria e di motivazione: i ricorrenti hanno ricevuto avviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, hanno presentato osservazioni puntualmente confutate, e il diniego risulta esaustivamente motivato. Non è dovuta alcuna motivazione rafforzata, poiché a fronte di un’edificazione abusiva non è ravvisabile alcun affidamento legittimo del privato, come affermato da TAR Napoli, sez. VIII, n. 136/2024. Esclusa la formazione del titolo tacito, non occorre verificare i presupposti del ritiro in autotutela né sussiste pregiudizialità rispetto al ricorso straordinario. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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