Progressioni verticali universitarie: REO valutabile come incarico di responsabilità (TAR Sicilia n. 2594 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale del personale tecnico-amministrativo universitario, la valutazione dei titoli va operata alla stregua della lex specialis del bando e dei criteri fissati dalla commissione nella seduta preliminare. L’incarico di Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) non è assimilabile al RUP o al responsabile del procedimento e non può essere relegato alla voce residuale degli “altri incarichi”: ove comporti assunzione di responsabilità verso l’esterno, va ricondotto agli incarichi di responsabilità con rilevanza esterna. Per converso, l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ateneo non è valutabile, perché afferisce alla struttura di governo e non a quella amministrativa, in coerenza con il principio di separazione tra politica e gestione. Il bando vincola la stessa amministrazione e non è integrabile successivamente, a pena di violazione della par condicio tra i candidati.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente tecnico-amministrativa dell’ateneo, ha impugnato il decreto con cui è stata approvata la graduatoria di merito della procedura comparativa per l’accesso alla categoria EP, indetta ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8 del regolamento di ateneo. La misura cautelare monocratica è stata rigettata per difetto di prova del perfezionamento della notifica alla controinteressata.
Nelle more, l’amministrazione ha adottato un decreto di rettifica che ha annullato il precedente provvedimento e riapprovato gli atti, confermando vincitrice la controinteressata. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tale decreto; la controinteressata ha a sua volta spiegato ricorso incidentale, contestando i punteggi attribuiti ai primi due classificati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che il ricorso incidentale vada esaminato con priorità, non avendo effetto escludente: con esso si contestano i punteggi attribuiti ai primi due classificati, non il diritto del secondo a partecipare alla procedura. Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo venuto meno l’oggetto dell’impugnazione per effetto del decreto di rettifica, senza necessità di avviso ex art. 73 c.p.a., essendo l’eccezione già formulata dalla controinteressata.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto le eccezioni di tardività. Il decreto di rettifica si atteggia ad atto meramente confermativo per la parte non incisa dalle richieste di riesame, ma rispetto ai sei punti oggetto dell’istanza di rettifica le censure sono ammissibili e tempestive.
Nel merito, è stata respinta la censura relativa all’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio ha richiamato l’art. 2, lettere e) e h), della legge n. 240/2010 e l’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, qualificando il CdA come organo di indirizzo politico-amministrativo, estraneo all’esercizio di funzioni amministrative in senso stretto e non assimilabile a uffici, aree o centri di servizio individuati dalla commissione. La diversa lettura contrasterebbe con il principio di separazione tra politica e gestione.
Fondata è invece risultata la censura sull’incarico di REO. La commissione lo aveva equiparato al RUP e al responsabile del procedimento, attribuendo 0,05 punti per incarico. Il Collegio ha ritenuto tale scelta foriera di conseguenze aberranti: se solo al coordinatore spettassero poteri di organizzazione e controllo, il REO sarebbe gravato da responsabilità oggettiva senza strumenti per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. Il punteggio complessivo per gli otto incarichi è stato quindi rideterminato in 2 punti, con un differenziale di 1,60.
L’incremento non è tuttavia sufficiente: il punteggio della ricorrente, pari a 72,93 punti, non supera i 73,64 della controinteressata. Il ricorso per motivi aggiunti è stato rigettato; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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