Cessazione della materia del contendere se pagata la revisione prezzi (TAR Puglia n. 1157 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’applicazione della clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., appartiene integralmente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia con riguardo all’an che al quantum della pretesa. La disciplina di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e prevale su quella generale dell’art. 1664 cod. civ.; la pretesa ai compensi revisionali ha consistenza di diritto soggettivo perfetto. Il sopravvenuto pagamento integrale di quanto richiesto, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto di servizi di pulizia stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 20 dicembre 2013 nell’ambito di una convenzione Consip, aveva chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020, l’annullamento del diniego opposto dal Liceo intimato e la condanna al pagamento dell’importo di € 17.301,00 oltre IVA, con gli interessi moratori.
A fondamento della domanda, la società aveva dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., nonché l’assenza di prescrizione quinquennale e la spettanza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Nelle more del giudizio, la ricorrente aveva comunicato l’intervenuto pagamento di quanto richiesto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato il profilo di giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. e l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nella sua portata di disciplina speciale e imperativa che prevale su quella generale dell’art. 1664 cod. civ. e che esclude l’operatività dell’alea del decimo a danno dell’appaltatore.
Il Collegio ha evidenziato, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025, che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi prescinde dalla consistenza della posizione giuridica azionata, trattandosi di materia che presenta un intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi. La pretesa ai compensi revisionali ha consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’an e al quantum, con la conseguenza che anche le questioni relative alla quantificazione del compenso rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sul merito, il Tribunale ha rilevato che, con memoria del 21 febbraio 2025, la società ricorrente aveva comunicato l’intervenuto pagamento di quanto richiesto, con piena soddisfazione del bene della vita per cui era stato azionato il ricorso. In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, precisando che tale pronuncia presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile la pretesa azionata.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità e complessità della controversia, anche con riguardo ai profili di giurisdizione, risolti in favore del giudice amministrativo solo a seguito della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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