Inammissibile l’ottemperanza se il credito è pagato prima del ricorso (TAR Lombardia n. 152 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse quando l’amministrazione ha corrisposto l’intero importo liquidato in forza della sentenza azionata prima della notifica del ricorso. L’interesse a ricorrere va valutato al momento dell’introduzione del giudizio e non può fondarsi sulla sola mancanza di comunicazioni da parte dell’amministrazione. Il giudice può tuttavia disporre la compensazione delle spese in misura parziale, ponendo la residua metà a carico dell’amministrazione, quando il ritardo nelle comunicazioni e nei tempi di accredito abbia indotto il creditore a rivolgersi al difensore. Resta fermo il rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 198 del 3 marzo 2023, con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere, il Comune era stato condannato a rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza, notificata all’amministrazione il 9 marzo 2023, era passata in giudicato.
Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la ricorrente inviava il conteggio delle spese, pari a € 2.490,68, segnalando che in difetto di pagamento avrebbe proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione non provvedeva al pagamento. La ricorrente chiedeva quindi la condanna all’ottemperanza, anche tramite nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese.
La Motivazione della Corte
Il Comune non si costituiva, ma depositava una nota del Vice Segretario Generale con la quale dava atto di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento delle spese già prima dell’introduzione del giudizio, allegando l’atto di liquidazione e il mandato di pagamento di € 2.838,68.
La ricorrente, preso atto dell’integrale pagamento, riconosceva la sopravvenuta carenza di interesse, ma insisteva per la condanna alle spese. Evidenziava che il pagamento era stato disposto il 9 novembre 2023 ed eseguito il 30 novembre 2023, mentre l’accredito sul conto era avvenuto solo il 4 dicembre 2023 e comunicato il giorno successivo: alla data di notifica del ricorso essa non aveva cognizione dell’adempimento. L’amministrazione non aveva mai risposto alle richieste di pagamento né informato dei provvedimenti di liquidazione.
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha corrisposto l’intero importo dovuto prima della notifica del ricorso. Da ciò deriva la carenza originaria di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso, non una sopravvenuta improcedibilità.
Quanto alle spese, il Collegio valorizza le tempistiche di accredito e la mancanza di comunicazioni, nonché l’oggettiva peculiarità della vicenda, in cui l’accredito della somma è avvenuto, per mera casualità, lo stesso giorno della notifica del ricorso. Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese nei limiti della metà dell’intero, liquidate in € 2.000,00, restando la residua metà di € 1.000,00 a carico dell’amministrazione, unitamente agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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