Sanzione disciplinare nulla se manca la prova della conoscenza del fatto (C.G.A.R.S. n. 153 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare non può essere avviato in mancanza della prova certa che il destinatario abbia avuto piena conoscenza dei fatti dai quali origina la contestazione. La prova della conoscenza di ciò di cui si assume l’omessa comunicazione all’Amministrazione deve essere data rigorosamente dall’Amministrazione, non potendo essere procurata per presunzione. La sola relazione di parentela o la convivenza con il soggetto destinatario di atti giudiziari, così come la notorietà giornalistica della vicenda, non assurgono a dignità di prova e sorreggono al più la mera possibilità di conoscenza. L’onere probatorio grava su chi intende utilizzare quella conoscenza a fondamento del provvedimento sanzionatorio. La sanzione irrogata sul presupposto di una conoscenza solo presunta è illegittima e va annullata.

Il Fatto

Un funzionario della Polizia di Stato, addetto a una sezione operativa con funzioni di responsabile dell’area indagini preventive, apprende che il proprio genitore è destinatario di un avviso di conclusione delle indagini per reati contro la pubblica amministrazione. L’Amministrazione contesta al funzionario di non avere comunicato di iniziativa ai superiori tale circostanza, ritenendo compromesso il rapporto fiduciario, e avvia il procedimento disciplinare per violazione dei doveri di lealtà di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 782/1985. Il procedimento si conclude con il richiamo orale. Il funzionario impugna la sanzione davanti al TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, che rigetta il ricorso. Propone quindi appello al C.G.A.R.S., censurando tra l’altro l’erroneità dell’assunto secondo cui egli sarebbe stato a conoscenza della notifica al genitore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato, in via dirimente e assorbente, il motivo relativo alla presunta conoscenza dei fatti da parte dell’appellante. Il TAR aveva affermato che il ricorrente, alla data della contestazione, non aveva informato i superiori della circostanza, desumendone la responsabilità sul presupposto implicito che egli ne fosse a conoscenza. Il C.G.A.R.S. rileva che si tratta di una mera presunzione di conoscenza, sulla cui base è abnorme ascrivere un effetto sanzionatorio.

La Corte sottolinea che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’effettiva conoscenza, né nel procedimento né nel giudizio, essendosi limitata a presumere che l’appellante, solo perché figlio, fosse a conoscenza delle notifiche effettuate al genitore. Da questa conoscenza presunta l’Amministrazione ha fatto derivare la violazione dell’obbligo di immediata comunicazione. L’argomentare è erroneo: non si può avviare un procedimento disciplinare senza la prova certa che il destinatario abbia avuto cognizione indiscussa dei fatti.

Il Collegio precisa che la prova della piena conoscenza deve essere data rigorosamente dall’Amministrazione, non potendo essere procurata per presunzione. Nella specie l’Amministrazione ha solo enfatizzato circostanze che rendono possibile, o al più verosimile, che il funzionario avesse contezza delle indagini e della notifica. Sarebbe invece spettato all’Amministrazione dimostrare in modo inequivocabile la piena conoscenza, non potendola ritenere avvenuta sulla base di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova.

La Corte esclude inoltre ogni rilevanza probatoria del risalto giornalistico della vicenda, che avrebbe semmai reso la notizia notoria anche per l’Amministrazione, esaurendo ogni necessità di comunicazione. Nemmeno sul piano probabilistico la conoscenza può considerarsi accertata: non è implausibile che il genitore, raggiunto dalla notifica, non abbia voluto parteciparne il figlio per vergogna, riservatezza o per evitarne il coinvolgimento. Neppure la convivenza consente di fondare l’argomento per cui l’appellante “non poteva non sapere”.

Accolto il motivo, gli altri restano assorbiti. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio liquida equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., il danno non patrimoniale nella misura di euro diecimila, considerando la perdita di chance per l’accesso alla qualifica superiore. L’appello è accolto, i provvedimenti impugnati annullati e l’Amministrazione condannata alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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