Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 4113 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte costituita che non abbia proposto opposizione, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia nel merito. L’estinzione opera anche nel rito dell’ottemperanza, ove il ricorrente manifesti la propria volontà di non proseguire l’azione volta a ottenere l’esecuzione del giudicato. La compensazione delle spese di lite può essere eccezionalmente disposta quando la particolarità della situazione di fatto renda equo non addossare gli oneri del processo alla parte soccombente in senso meramente processuale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerne il diritto all’inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, con le relative differenze retributive. A fronte dell’asserita inerzia dell’Amministrazione, l’interessato aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, tuttavia, lo stesso ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, atto notificato all’Amministrazione resistente in data 8 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia, ritualmente notificata alla parte costituita, non aveva formato oggetto di opposizione da parte del Ministero. In assenza di contestazioni, il presupposto processuale per la prosecuzione del giudizio è venuto meno. Il TAR ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., senza procedere all’esame del merito della domanda di ottemperanza.
La pronuncia si inserisce nel solco della disciplina codicistica che ricollega alla rinuncia l’effetto estintivo del processo, salvo che la controparte manifesti un interesse contrario alla definizione nel merito. Nel caso di specie, la mancata opposizione dell’Amministrazione ha reso non necessario l’accertamento dell’effettiva esecuzione della sentenza n. 337/2020.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la particolarità della situazione di fatto che aveva indotto il ricorrente a rinunciare all’azione dopo la proposizione del ricorso. La decisione evita di porre a carico della parte rinunciante gli oneri processuali, pur in assenza di una soccombenza nel merito dell’Amministrazione.
Il dispositivo ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula consueta nei provvedimenti del giudice amministrativo.
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Nota della Redazione
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