Revoca accoglienza e rimborso spese: obbligo di motivazione sulla proporzionalità (TAR Toscana n. 162 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenienza reddituale può essere accompagnata dall’ingiunzione di rimborso dei costi sostenuti, ma tale pretesa è legittima solo se l’amministrazione dà conto, con motivazione puntuale, delle valutazioni di proporzionalità richieste dall’art. 17, par. 4, e art. 20 della direttiva 2013/33/UE. Il rimborso deve essere commisurato al discostamento del reddito dal parametro dell’assegno sociale, al miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e al suo comportamento collaborativo o ostruzionistico. La mera applicazione contabile dei costi sostenuti dall’ente gestore, con una decurtazione priva di spiegazione, integra difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. Il riferimento al totale dei costi e la sola possibilità di rateizzazione non sanano il vizio, che attiene all’ammontare complessivo della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale e ammesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 in ragione delle condizioni di indigenza all’ingresso, ha ricevuto dalla Prefettura un provvedimento di revoca delle misure, motivato dal superamento, per l’anno 2022, dell’importo dell’assegno sociale annuale. Il reddito accertato risultava pari a euro 16.979,50, a fronte di un assegno sociale di euro 6.085,30. Al provvedimento si accompagnava l’ingiunzione di pagamento dei costi sostenuti per l’accoglienza a far data dal 1° gennaio 2023.
Il ricorrente ha impugnato l’atto con due motivi, chiedendo misure cautelari. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’impugnativa della parte relativa alla revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto preso atto della rinuncia all’interesse sulla parte revocatoria, dichiarando improcedibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse. La controversia si è così concentrata sul secondo motivo, relativo all’ingiunzione di rimborso e alla sua compatibilità con il diritto dell’Unione.
Il Tribunale ha condiviso la premessa dell’amministrazione: l’obbligo di rimborso sorge dal momento in cui vengono meno i presupposti reddituali, rendendo indebite le provvidenze fruite dopo la cessazione dello stato di indigenza. Ha parimenti ritenuto ammissibile una rimodulazione delle somme secondo i parametri di proporzionalità richiamati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2386/2023.
Il vizio sta però nell’applicazione concreta. L’amministrazione si è limitata ad applicare l’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 142/2015, facendo riferimento ai meri costi contabili dell’ente gestore e operando una decurtazione rispetto al totale, senza motivare in modo sostanziale e comprensibile le valutazioni di proporzionalità. Né in sede procedimentale né in sede processuale sono state fornite argomentazioni utili a comprendere il rapporto tra la somma ingiunta, il discostamento dal parametro dell’assegno sociale, il miglioramento delle condizioni di vita e il comportamento del richiedente.
Il Collegio ha richiamato il quadro comunitario: l’art. 17, par. 4, della direttiva 2013/33/UE consente allo Stato di chiedere il rimborso qualora il richiedente disponesse di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza. Ha poi valorizzato l’insegnamento del TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 223 del 2022, secondo cui il recupero integrale si presenta incongruo rispetto a un canone di razionale proporzionalità. Nel caso concreto l’ingiunzione corrispondeva a circa il 60% del reddito annuo accertato, segno di una carenza istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi di sussistenza.
Non vale a sanare il vizio la possibilità di rateizzazione, poiché il pregiudizio attiene all’ammontare complessivo della pretesa e non alle modalità di pagamento. L’amministrazione, nell’applicare l’art. 23, comma 6, deve assicurare che il sistema non generi disincentivi all’integrazione socio-economica, tali da rendere preferibile la permanenza nei centri. Il provvedimento è quindi annullato nella parte in cui ingiunge il rimborso, con compensazione delle spese in ragione della parziale improcedibilità.
Nota della Redazione
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