Ottemperanza INPS: il ritardo dell’amministrazione datrice non giustifica l’inadempimento (TAR Campania n. 254 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato nei termini fissati. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 è funzionale a consentire l’istruttoria necessaria all’esecuzione. La mancata trasmissione del modello PL2 da parte dell’amministrazione datrice di lavoro non può, pertanto, risolversi in un ulteriore pregiudizio a carico del ricorrente, quando l’ente previdenziale non dimostri di aver attivato gli strumenti istruttori disponibili. L’inerzia dell’ente giustifica la nomina del commissario ad acta, con conseguente condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal medesimo TAR l’accoglimento del ricorso con cui chiedeva la rideterminazione del trattamento di fine servizio, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’INPS senza che l’ente provvedesse al pagamento.

Il ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento. L’INPS si costituisce eccependo la necessità di acquisire documentazione dall’amministrazione di appartenenza e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza n. 2842/2024 è passata in giudicato, è stata pronunciata nei confronti dell’INPS quale soggetto legittimato passivo ed è stata regolarmente notificata all’ente.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, senza che l’INPS abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza.

Il TAR affronta quindi l’argomento difensivo dell’ente, secondo cui l’inerzia sarebbe imputabile alla mancata trasmissione del modello PL2 da parte dell’amministrazione di appartenenza. La circostanza non può determinare un ulteriore pregiudizio a carico del ricorrente. Il termine dilatorio è previsto proprio per garantire alle amministrazioni un adeguato spatium temporis per l’attività istruttoria necessaria all’esecuzione.

Dagli atti non risulta neppure che l’INPS abbia inoltrato la relativa richiesta al Ministero della Difesa. L’ente, quindi, non ha attivato gli strumenti istruttori a propria disposizione, e l’inadempimento resta a lui imputabile.

Il TAR ordina pertanto all’INPS di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 2842/2024, provvedendo al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte se anteriore, prevî i dovuti conteggi anche con il supporto dell’amministrazione già datrice di lavoro e attivando ogni mezzo per acquisire tempestivamente quanto occorra.

In caso di ulteriore inottemperanza viene nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata professionalità, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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