Ottemperanza al decreto ex legge Pinto (TAR Campania n. 1488 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo, accertato il giudicato e la perdurante inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il compenso del commissario non è dovuto quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
I ricorrenti, avvocati distrattari delle spese di lite, agiscono per l’ottemperanza al decreto collegiale di rinvio emesso dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89/2001. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, in favore di ciascuno, degli importi liquidati per esborsi e compensi, oltre alle maggiorazioni di legge su spese generali, C.A. e I.V.A.
Il titolo è stato notificato all’Ente debitore e si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ma l’Amministrazione è rimasta inerte. I ricorrenti chiedono quindi l’ordine di pagamento, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Passa poi all’ammissibilità, verificando tre presupposti.
Il primo è la notifica del titolo all’Ente debitore e la formazione del giudicato, attestata in atti. Il secondo è il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che preclude l’esecuzione forzata contro le Amministrazioni prima di tale scadenza. Il terzo è il decorso dei sei mesi dall’invio dell’autodichiarazione prevista dagli artt. 5-sexies, comma 1, legge n. 89/2001 e 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, inviata mediante PEC.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti e l’assenza di adempimento, il Tribunale accoglie il ricorso. Ordina al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio designa sin d’ora, per l’ulteriore inottemperanza, un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura della DAGL presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Il commissario provvede entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale la fissa in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. In mancanza, la decorrenza si arresta alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, dovendosi ritenere onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico del Ministero inadempiente e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Nota della Redazione
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