Bancarotta documentale: dolo specifico e pericolo concreto necessario (Cass. pen. Sez. 5 n. 19317 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’ipotesi di sottrazione o occultamento dei libri e delle scritture contabili di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, coefficiente psicologico da tenere distinto dal dolo generico richiesto per la diversa fattispecie di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, sicché il giudice, oltre ad accertare l’esistenza dell’atto distrattivo, deve valutarne la qualità, ossia il reale valore economico del bene e la sua effettiva idoneità a incidere negativamente sulle ragioni creditorie.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato l’imputata, in qualità di legale rappresentante di una società dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Alla donna si contestava, da un lato, di aver distratto un autocarro della società e, dall’altro, di aver sottratto od occultato i libri e le altre scritture contabili, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Con un unico motivo di ricorso, la difesa lamentava la violazione degli artt. 216 legge fall. e 43 cod. pen., deducendo il mancato accertamento dell’elemento psicologico del reato di bancarotta documentale e l’erronea valutazione dell’idoneità della condotta distrattiva a porre in pericolo le ragioni creditorie, tenuto conto del limitato valore dei beni non rinvenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dall’esame della contestazione di bancarotta documentale. Ricorda come la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. preveda due ipotesi alternative: quella di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili, per la quale è richiesto il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, per la quale è sufficiente il dolo generico. Nel capo di imputazione, però, la condotta di sottrazione era stata descritta con una commistione dei coefficienti psicologici propri di entrambe le fattispecie, attribuendo alla condotta la finalità di profitto e, al contempo, l’effetto di impedire la ricostruzione patrimoniale.
La Corte ha poi rilevato che la Corte territoriale, pur essendo stata investita della questione, aveva omesso ogni motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, limitandosi a richiamare l’obbligo dell’imputata di tenere la contabilità e a dedurre la responsabilità dalla mancata presentazione al curatore. Tale carenza argomentativa integra una motivazione insufficiente su un elemento costitutivo del reato contestato.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Cassazione ha osservato che il capo di imputazione circoscrive la condotta distrattiva a un unico bene, rendendo inconferenti i richiami della sentenza ad altri veicoli o a beni che la società avrebbe potuto possedere nelle sue sedi. I giudici di merito, inoltre, avevano omesso di verificare se il veicolo non rinvenuto avesse un valore economico apprezzabile e se la sua sottrazione fosse realmente idonea a ledere la garanzia dei creditori.
La Suprema Corte ha ribadito che la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto, sicché il giudice deve sempre accertare la qualità del distacco patrimoniale, in base a una valutazione ex ante delle condizioni dell’impresa. In assenza di tale accertamento, la sentenza è stata annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli, affinché rivaluti le condotte contestate conformemente ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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