Commissario ad acta esegue condanna alle spese in ottemperanza al giudicato (TAR Calabria n. 1679 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione del giudicato amministrativo rimasto inadempiuto, provvede, su istanza di parte e in caso di ulteriore inerzia della pubblica amministrazione, anche al pagamento delle spese di lite liquidate nella stessa sentenza di ottemperanza. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e le esigenze di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza per la medesima vicenda. Il silenzio del codice sul rito non giustifica una tutela frammentata: la completa attuazione del dictum di ottemperanza ricomprende la condanna alle spese, in applicazione analogica della disciplina dell’espropriazione forzata sugli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e sul principio del buon andamento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro il 19 settembre 2010 nel procedimento camerale n. 929/2020 V.G., ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui condanna il Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, quale procuratore antistatario, le spese della procedura. Il titolo è divenuto definitivo.

Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 il 22 marzo 2023. Sono decorsi i sei mesi previsti e il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e qualifica il ricorso come fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ordina pertanto al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura del ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, in linea con Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il passaggio centrale concerne la modalità di corresponsione delle spese. Nel silenzio del codice, il Collegio ritiene applicabile il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali: ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa, in coerenza con il principio del buon andamento.

Il Tribunale richiama infine la disciplina dell’espropriazione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. In caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento provvede quindi il commissario nominato. Il ricorso è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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