Ottemperanza e nuova motivazione del diniego: insussistente l’elusione del giudicato (TAR Sardegna n. 256 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non viola né elude il giudicato l’amministrazione che, in esecuzione della sentenza di annullamento, si ridetermini sull’istanza del privato adottando una motivazione nuova e più articolata rispetto a quella dei provvedimenti censurati. L’obbligo di ottemperanza impone di tener conto dei rilievi del giudice, non di pervenire a un esito favorevole al ricorrente. Ove l’atto successivo superi il vizio riscontrato e si fondi su ragioni concrete e specifiche, la domanda di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 è infondata. La contemporanea proposizione dell’azione di ottemperanza e di quella di annullamento impone la decisione con sentenza parziale e la conversione del rito per la seconda.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. alla sentenza del medesimo Tribunale n. 452/2023, che aveva annullato due dinieghi del SUAPE comunale all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile e aveva imposto all’ente di rideterminarsi sull’istanza entro un termine assegnato.

Riaperta la conferenza di servizi, il Comune ha concluso il procedimento con un nuovo provvedimento negativo. La ricorrente ne deduce la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’illegittimità per violazione del principio del once only e delle norme in materia di localizzazione degli impianti. L’amministrazione resiste chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso cumula due azioni sottoposte a riti differenti: l’ottemperanza, condensata nel primo motivo e soggetta al rito camerale, e l’annullamento ex art. 29 c.p.a., articolato nei motivi subordinati e soggetto al rito ordinario. Da qui la decisione con sentenza parziale sull’ottemperanza e la conversione del rito per il resto, con fissazione di successiva udienza pubblica.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce i due vizi che avevano fondato l’annullamento: l’illegittimità della procedura comunale, nella parte in cui subordinava l’intervento agli adempimenti del programma annuale delle installazioni, e il difetto di motivazione del secondo diniego, privo di ragioni concrete e specifiche sull’incompatibilità dell’impianto con la destinazione dell’area.

Il nuovo provvedimento supera entrambi i rilievi. Esso non tiene più conto del programma annuale, risultando così conforme alla prima parte della sentenza. Quanto alla seconda, il diniego si fonda su un parere dell’ufficio tecnico ampiamente motivato: l’area è destinata a servizi pubblici e le norme del piano attuativo non consentono l’insediamento di un impianto di tale natura; l’intervento richiederebbe lo stralcio di una porzione di area a standard mediante variante urbanistica, con incidenza sulla dotazione minima inderogabile.

Da tali atti emerge che il Comune, in esecuzione della sentenza, si è rideterminato con una motivazione nuova e più articolata rispetto a quella dei provvedimenti annullati. Non è dunque ravvisabile alcuna violazione o elusione del giudicato, con conseguente reiezione della domanda di ottemperanza e di accertamento della nullità. Le spese sono rinviate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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