Obbligo di motivare l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento (C.G.A.R.S. n. 1024 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’elusione del giudicato valutando la conformità dell’atto successivo al contenuto della decisione da eseguire. In tema di reclutamento, una volta determinato il se della copertura del posto, la scelta del quomodo dell’assunzione è meno discrezionale: l’amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto delle ragioni per cui non intende accedere alle modalità alternative previste dalla legge, prime fra tutte l’utilizzo delle graduatorie vigenti. La sopravvenuta scadenza della graduatoria non esime dall’obbligo, perché l’annullamento degli atti in sede di ricorso straordinario fa regredire la situazione al momento preesistente, imponendo agli atti successivi di conformarsi al giudicato per garantire l’effettività della tutela. Il nuovo bando che riproduca i vizi già emendati integra elusione del giudicato ed è dichiarato nullo nella parte in cui non considera la posizione del soggetto interessato.
Il Fatto
La ricorrente, assistente sociale con contratto a tempo determinato presso il Comune di Caltagirone, aveva partecipato a una procedura di stabilizzazione del personale precario risultando vincitrice tra i tre classificati. L’ente, pur effettuando le variazioni di bilancio necessarie, destinava le risorse a due nuovi concorsi invece di scorrere la graduatoria. La ricorrente proponeva quindi ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, accolto con decreto n. 234 del 5 dicembre 2024 in aderenza al parere del C.G.A.R.S., Sezioni Riunite, n. 251/2024.
Il giorno successivo l’amministrazione indiceva un nuovo concorso pubblico, motivando con la scadenza della graduatoria e l’assenza delle professionalità. Avverso tale determina la ricorrente agiva con separato ricorso, su cui il TAR declinava l’incompetenza funzionale; l’appello è pendente. Con il presente giudizio chiede l’ottemperanza del decreto presidenziale, la nullità della determina comunale, il risarcimento del danno e la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione del Comune sulla mancata notifica del titolo: il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 riguarda i provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro, mentre il presupposto del ricorso di ottemperanza è l’esistenza del giudicato, nella specie il decreto presidenziale definitivo. Restano estranee al giudizio le valutazioni sul separato appello.
Nel merito, il C.G.A.R.S. richiama il principio enucleato nel parere n. 251/2024: l’amministrazione deve sempre motivare l’indizione di un nuovo concorso, dando conto delle ragioni per cui non intende accedere alla modalità alternativa e considerando le ragioni dei soggetti interessati e il sacrificio imposto. La Corte distingue due fasi del reclutamento: l’an della copertura, ampiamente discrezionale, e il quomodo dell’assunzione, ove i margini si riducono.
Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3140/2025, che a sua volta evoca l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 e la Sez. III n. 4013 del 2020: ferma la discrezionalità sul se, una volta stabilito di procedere, l’amministrazione deve motivare sulle modalità prescelte, dando conto delle graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci, in ragione del generale favore dell’ordinamento per il loro utilizzo.
Nella specie il nuovo provvedimento di indizione ripropone le deliberazioni annullate proprio in ordine al quomodo dell’assunzione, senza considerare la professionalità della ricorrente già presente nell’ente e vincitrice della stabilizzazione. Non vale l’addotta scadenza della graduatoria: l’annullamento in sede di ricorso straordinario fa regredire la situazione al momento preesistente. Il bando si pone quindi in elusione del giudicato.
Il Collegio dichiara la nullità della determina comunale n. 1086 del 6 dicembre 2024 nella parte in cui non tiene conto della posizione della ricorrente e ordina all’ente di disporre gli atti necessari all’esecuzione nel termine di sessanta giorni, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Catania per il caso di persistente inerzia. Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 112, comma 3, c.p.a. e quella di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condannando il Comune alle spese.
Nota della Redazione
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