Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 384 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Può pertanto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a prendere atto di tale dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi, restando assorbita ogni ulteriore censura. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della particolarità degli interessi coinvolti e dell’esito in rito.
Il Fatto
La ricorrente, professionista sanitaria, ha impugnato il provvedimento con cui l’Ordine provinciale e la ASL hanno disposto la sospensione dall’esercizio della professione per inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4, commi 6 e 7, del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021. Con motivi aggiunti ha impugnato anche i successivi provvedimenti di proroga della sospensione e di cessazione della stessa.
Nel corso del giudizio il Tribunale ha invitato la parte a chiarire la persistenza dell’interesse alla decisione di merito, avuto riguardo al decorso del termine di efficacia del provvedimento impugnato e all’esito negativo dell’istanza cautelare. La ricorrente, con successiva memoria, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che la sospensione era cessata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il decreto presidenziale aveva invitato la parte a valutare, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito, prospettando l’eventuale improcedibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a.. All’invito non era seguita risposta; la causa è stata comunque fissata per la trattazione collegiale.
In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione si fonda sulla cessazione degli effetti della sospensione, disposta dall’Ordine e poi intervenuta ex lege al 31.12.2022. L’amministrazione ha prestato adesione a tale dichiarazione.
Il Tribunale ricostruisce il principio applicabile: nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, sentenza n. 4091 del 24.02.2025. La declaratoria in rito assorbe ogni ulteriore valutazione sui motivi di impugnazione.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva la particolarità e la delicatezza degli interessi coinvolti e l’esito in rito della controversia; ritiene pertanto di disporne la compensazione. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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