Ottemperanza al parere del Consiglio di Stato e sufficienza dei sottopunteggi (Cons. Stato n. 586 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il vincolo conformativo impartito dal parere del Consiglio di Stato reso su ricorso straordinario impone alla commissione esaminatrice di scomporre il punteggio globale in distinti sottopunteggi riferiti alle sotto-categorie di titoli già individuate negli atti della procedura. La riconduzione dei sottopunteggi alle sotto-categorie è di immediata evidenza quando l’ordine sequenziale delle cifre riflette l’ordine stabilito a monte, salvo diversa indicazione espressa della commissione. L’ambiguità testuale agevolmente superabile con una richiesta di chiarimenti non integra violazione o elusione del giudicato. Il vincolo non impone la valutazione analitica di ogni singolo titolo professionale del candidato.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura di selezione indetta da un Ateneo per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, risultando secondo in graduatoria. Ha impugnato l’esito con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lamentando che la commissione, pur essendosi autovincolata a cinque sotto-categorie di titoli professionali con relativi massimali, avesse poi attribuito un unico punteggio complessivo.

Il ricorso straordinario è stato accolto: il parere della Sezione Prima del Consiglio di Stato, recepito con d.P.R., ha annullato gli atti della procedura per difetto motivazionale, respingendo le censure sui titoli accademici e sulle pubblicazioni. In riedizione del potere la commissione ha riassegnato i medesimi punteggi, ma affiancando al totale una sequenza di cinque cifre. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, assumendo la nullità della nuova valutazione per violazione ed elusione del giudicato, non essendo specificata la sotto-categoria a cui ogni cifra si riferisce.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero, essendo gli atti imputabili esclusivamente all’Ateneo, e respinge l’eccezione di carenza di interesse: il posto medio-tempo conseguito altrove dal ricorrente non è comparabile, per profilo temporale e logistico, con quello a tempo pieno messo a concorso.

Nel merito il Collegio ritiene il vincolo conformativo puntuale e specifico: la commissione doveva scomporre il punteggio globale in cinque sottopunteggi corrispondenti alle cinque sotto-categorie. Questa è esattamente l’operazione compiuta con l’atto impugnato.

Il dato testuale è difforme, perché i sottopunteggi non sono letteralmente abbinati alle voci; la riconduzione è però di immediata e logica evidenza, poiché il verbale n. 1 aveva assegnato alle sotto-categorie un ordine sequenziale preciso che l’ordine delle cifre riflette, salvo diversa indicazione espressa. L’atto è definito “ulteriormente perfettibile” in ossequio al canone del clare loqui, ma non configurativo di elusione: esso dà puntuale esecuzione al dictum. La corrispondenza si evince da una lettura complessiva degli atti e poteva essere confermata con una mera richiesta di chiarimenti, senza azione di ottemperanza.

È infondata anche la doglianza sull’omessa esternazione della valutazione di ogni singolo titolo individuale: il vincolo imponeva solo l’indicazione del sottopunteggio per ciascuna sotto-categoria, non la valutazione analitica di ogni titolo.

Quanto alle contestazioni introdotte con la memoria di replica, la prima — sulla correttezza intrinseca dei punteggi — è inammissibile, perché contenutisticamente diversa dal difetto di esternazione veicolato con il ricorso notificato; la seconda, sulla fonte documentale presa a riferimento, è infondata perché riconducibile alla doglianza già scrutata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e compensazione verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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