Ottemperanza alla Carta docente: obbligo di erogazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1001 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il definitivo inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e la condanna all’adempimento. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza. L’obbligo di erogazione della Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo, ne impone l’adempimento entro il termine assegnato. In caso di perdurante inottemperanza, si nomina fin d’ora il commissario ad acta, senza che allo stesso sia dovuto alcun compenso quando l’incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Una docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 291/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 gennaio 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso della stessa docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.000,00, con spese a carico della parte soccombente.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 18 marzo 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 30 luglio 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto all’erogazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, ovvero la sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Milano, risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla cancelleria in data 30 luglio 2025.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti in data 18 marzo 2024. Alla data di proposizione del ricorso era quindi trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Tale termine costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale. Sul punto il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
L’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del contenzioso. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo, entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, di erogare alla parte ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per una somma complessiva di € 2.000,00.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico. Il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri e spese generali, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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