Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti risarcitori (TAR Calabria n. 1852 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. La somma va determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone che essa si cumuli con gli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Il commissario nominato può essere incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e in funzione di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 7.500,00 a titolo di danno non patrimoniale. La parte ha dedotto l’inutile decorso del termine dalla presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 è stata inviata all’amministrazione e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale pur ritualmente notificato.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Essa si cumula con gli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida in € 857,00 oltre accessori, applicando i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare e richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione nel medesimo termine, al pagamento provvederà il commissario nominato: il silenzio del codice è superato dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele e da ragioni di economia processuale, che sconsigliano un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.